Art. 7. Rifiuto o differimento dell'assistenza 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata totalmente o parzialmente quando: a) l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta; b) l'esecuzione della richiesta e' contraria a principi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato; c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente e' gia' stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato e' prescritto per la Parte Richiedente; d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune; e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta e' stata avanzata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalita', di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche; f) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia; ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti. 2. Il segreto bancario o tributario non puo' essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria. 3. La Parte Richiesta puo' differire o rifiutare l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o un procedimento giudiziario in corso nel suo territorio. 4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilita' che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' obbligata a soddisfarle. 5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorita' Centrale, indicando i motivi di tale decisione.