(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 7)
                               Art. 7. 
               Rifiuto o differimento dell'assistenza 
 
    1. L'assistenza giudiziaria puo' essere  rifiutata  totalmente  o
parzialmente quando: 
      a)  l'esecuzione  della   richiesta   puo'   compromettere   la
sovranita',  la  sicurezza,  l'ordine  pubblico  od  altri  interessi
essenziali della Parte Richiesta; 
      b)  l'esecuzione  della  richiesta  e'  contraria  a   principi
fondamentali del sistema giuridico o alla  legislazione  della  Parte
Richiesta o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato; 
      c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i  quali  la
persona nei confronti della quale si procede nella Parte  Richiedente
e' gia' stata condannata o  assolta  con  sentenza  definitiva  nella
Parte Richiesta o il reato e' prescritto per la Parte Richiedente; 
      d) la richiesta si riferisce a  reati  militari  che  non  sono
previsti nella legislazione penale comune; 
      e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per  ritenere  che  la
richiesta e' stata avanzata al fine di  processare  una  persona  per
motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalita', di  origine
etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinioni
politiche; 
      f) la richiesta si riferisce ad un reato di natura  politica  o
ad un reato connesso  ad  un  reato  politico.  A  tal  fine  non  si
considerano reati politici: 
        i) l'omicidio o altro  reato  contro  la  vita,  l'integrita'
fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro
della sua famiglia; 
        ii) i  reati  di  terrorismo  e  qualsiasi  altro  reato  non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti. 
    2. Il segreto bancario o tributario non  puo'  essere  utilizzato
come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria. 
    3. La Parte Richiesta puo'  differire  o  rifiutare  l'esecuzione
della  richiesta  qualora  ritenga  che  la  sua   esecuzione   possa
pregiudicare o ostacolare un'indagine o un  procedimento  giudiziario
in corso nel suo territorio. 
    4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di  una  richiesta
di  assistenza,  la  Parte  Richiesta  valuta  la  possibilita'   che
l'assistenza giudiziaria sia concessa  alle  condizioni  che  ritiene
necessarie. Se la  Parte  Richiedente  accetta  l'assistenza  a  tali
condizioni, e' obbligata a soddisfarle. 
    5.  Se  la  Parte  Richiesta  decide  di  differire  o  rifiutare
l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il
tramite della sua Autorita' Centrale,  indicando  i  motivi  di  tale
decisione.