(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 8)
                               Art. 8. 
                       Validita' dei documenti 
 
    1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e  qualsiasi  altro
materiale trasmesso ai sensi del  presente  Trattato  non  richiedono
legalizzazione,  apostille,  autenticazione   ne'   qualunque   altro
requisito di forma. 
    2. I documenti, i registri, le dichiarazioni  e  qualsiasi  altro
materiale trasmesso dall'Autorita'  Centrale  della  Parte  Richiesta
devono essere ammessi come prova, senza che  siano  necessarie  altre
garanzie o prove di autenticita'.