(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 9)
                               Art. 9. 
     Riservatezza e limitazioni nell'utilizzo delle informazioni 
 
    1. Su richiesta dell'Autorita' Centrale della Parte  Richiedente,
la Parte Richiesta, in conformita' al proprio ordinamento  giuridico,
assicura la  riservatezza  circa  la  ricezione  della  richiesta  di
assistenza giudiziaria, il suo contenuto  e  le  eventuali  attivita'
intraprese sulla base  della  stessa,  salvo  che  la  rimozione  del
vincolo  di  riservatezza  sia  necessaria  per  l'esecuzione   della
richiesta. 
    2. Se per l'esecuzione della richiesta e' necessaria la rimozione
del   vincolo   di   riservatezza,   la   Parte   Richiesta    chiede
l'autorizzazione  della  Parte  Richiedente,  tramite   comunicazione
scritta. In assenza di tale autorizzazione non dara' esecuzione  alla
richiesta. 
    3. La Parte Richiedente non utilizza alcuna delle informazioni  o
delle prove acquisite tramite il presente Trattato a fini diversi  da
quelli dichiarati nella richiesta di  assistenza  giudiziaria,  senza
previa autorizzazione della Parte Richiesta. 
    4.  In  casi  particolari,  se  la  Parte   Richiedente   ritiene
necessario diffondere e utilizzare,  totalmente  o  parzialmente,  le
informazioni o  le  prove  a  tini  diversi  da  quelli  specificati,
richiede la relativa autorizzazione alla Parte  Richiesta,  la  quale
puo'  concedere  o  rifiutare,  totalmente  o  parzialmente,   quanto
richiesto.