Art. 10 Misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate 1. In materia di misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, non inclusi nell'elenco dei beni ICT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, resta fermo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007, e dalle correlate disposizioni attuative.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda nelle note all'articolo 1.