Art. 10 
 
Misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi informativi  e  ai
  servizi informatici  attinenti  alla  gestione  delle  informazioni
  classificate 
 
  1. In materia di misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici attinenti  alla  gestione  delle
informazioni classificate, non inclusi nell'elenco dei  beni  ICT  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge,  resta
fermo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
4, comma 3, lettera  l),  della  legge  n.  124  del  2007,  e  dalle
correlate disposizioni attuative. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del
          citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si
          veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 4, comma  3,  lettera  l),
          della citata legge 3 agosto 2007, n.  124,  si  veda  nelle
          note all'articolo 1.