Art. 3 
 
         Notifica degli incidenti aventi impatto su beni ICT 
 
  1. Dal 1° gennaio  2022,  i  soggetti  inclusi  nel  perimetro,  al
verificarsi di uno degli incidenti avente impatto su un bene  ICT  di
rispettiva pertinenza individuati nelle tabelle di  cui  all'allegato
A, procedono alla notifica al CSIRT italiano secondo le modalita'  di
cui al presente regolamento. 
  2. Dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata
ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge,
ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data  antecedente
a  quella  di  entrata  in  vigore  del  presente   regolamento,   da
quest'ultima data, e sino al 31 dicembre 2021, i soggetti inclusi nel
perimetro procedono, in via sperimentale, alle notifiche  di  cui  al
comma 1, secondo le modalita' di cui al comma 4. 
  3. I soggetti inclusi nel perimetro procedono alla notifica di  cui
ai commi 1 e 2 anche nei casi in cui uno degli incidenti  individuati
nelle tabelle di cui all'allegato A  si  verifichi  a  carico  di  un
sistema informativo o un servizio informatico, o parti di essi,  che,
anche in esito all'analisi del rischio di cui all'articolo  7,  comma
2, del DPCM n. 131 del 2020, condivide con un bene  ICT  funzioni  di
sicurezza, risorse di calcolo o memoria,  ovvero  software  di  base,
quali sistemi operativi e di virtualizzazione. 
  4. I soggetti inclusi nel perimetro effettuano la notifica  di  cui
ai commi 1, 2 e 3 entro sei ore, qualora si tratti  di  un  incidente
individuato nella tabella 1 dell'allegato A, ed entro un'ora, qualora
si tratti di un incidente individuato nella tabella  2  del  medesimo
allegato. I predetti termini decorrono dal momento in cui i  soggetti
inclusi nel perimetro sono  venuti  a  conoscenza,  a  seguito  delle
evidenze ottenute, anche mediante le attivita' di monitoraggio,  test
e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 6, del
decreto-legge, effettuate sulla base delle misure di sicurezza di cui
all'allegato B, di un incidente riconducibile a una  delle  tipologie
individuate  nell'allegato  A.  La  notifica  e'  effettuata  tramite
appositi  canali  di  comunicazione  del  CSIRT  italiano  aventi   i
requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I, del decreto
legislativo n. 65 del 2018, e secondo le modalita' definite dal CSIRT
italiano e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT italiano. 
  5. Qualora il soggetto incluso nel perimetro venga a conoscenza  di
nuovi elementi significativi, tra cui  le  specifiche  vulnerabilita'
sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati  all'incidente
oggetto di notifica, ovvero gli indicatori  di  compromissione  (IOC)
rilevati, la notifica di cui al comma 1 e' integrata  tempestivamente
dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro ne e'  venuto  a
conoscenza,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria  procedente   abbia
previamente comunicato  la  sussistenza  di  specifiche  esigenze  di
segretezza investigativa. 
  6. Dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del
decreto legislativo n. 65  del  2018,  con  la  notifica  di  cui  al
presente articolo comunicano che la stessa, ai sensi dell'articolo 1,
comma 8, lettera b), del decreto-legge, costituisce anche adempimento
dell'obbligo di notifica di cui, rispettivamente, agli  articoli  12,
comma 5, indicando a tal  fine  l'autorita'  competente  NIS  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 65 del 2018 alla  quale  la
notifica  deve  essere  inoltrata,  e  14,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 65 del 2018. I soggetti di  cui  all'articolo  16-ter,
comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003, con la notifica  di
cui  al  presente  articolo,  comunicano  che  la  stessa,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge,  costituisce
anche adempimento dell'obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter
del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003   e   delle   correlate
disposizioni  attuative.  Restano  fermi,  per  le  notifiche   degli
incidenti   non   rientranti   nell'ambito   di   applicazione    del
decreto-legge, gli obblighi e le procedure di notifica  previsti  dal
decreto legislativo n. 65 del 2018 e dal decreto legislativo  n.  259
del 2003. 
  7. Su  richiesta  del  CSIRT  italiano,  il  soggetto  incluso  nel
perimetro che ha proceduto a effettuare una  notifica  ai  sensi  dei
commi 1, 2 e 3 provvede, tramite i canali di comunicazione di cui  al
comma  4  ed  entro  sei  ore  dalla  richiesta,  a   effettuare   un
aggiornamento  della  notifica,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria
procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di  specifiche
esigenze di segretezza investigativa. 
  8. Una volta  definiti  e  avviati  i  piani  di  attuazione  delle
attivita' per il ripristino dei  beni  ICT  impattati  dall'incidente
oggetto di  notifica,  il  soggetto  incluso  nel  perimetro  che  ha
proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei  commi  1,  2  e  3,
tramite i  canali  di  comunicazione  di  cui  al  comma  4,  ne  da'
tempestiva comunicazione al CSIRT italiano e trasmette, altresi',  su
richiesta del CSIRT italiano ed  entro  trenta  giorni  dalla  stessa
richiesta,  una  relazione  tecnica   che   illustra   gli   elementi
significativi dell'incidente, tra cui le conseguenze dell'impatto sui
beni ICT derivanti dall'incidente e le azioni  intraprese  per  porvi
rimedio,  salvo  che   l'autorita'   giudiziaria   procedente   abbia
previamente comunicato  la  sussistenza  di  specifiche  esigenze  di
segretezza investigativa. 
  9. I soggetti inclusi nel perimetro  assicurano  che  dell'avvenuta
notifica sia fornita notizia all'articolazione per  l'implementazione
del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza  di  cui
alla  sottocategoria  2.1.4  (ID.AM-6)   dell'allegato   B,   ed   in
particolare  all'incaricato  e  al  referente  tecnico  di  cui  alla
medesima sottocategoria. 
  10. Sino al 31 dicembre 2021, restano fermi per i soggetti  inclusi
nel perimetro, che effettuano, ai sensi del comma 2, le notifiche  in
via sperimentale, gli obblighi di notifica di cui agli  articoli  12,
comma 5, e 14, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  65  del  2018,
nonche' quelli previsti ai sensi  dell'articolo  16-ter  del  decreto
legislativo n. 259 del 2003 e delle correlate disposizioni attuative. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  7  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
          luglio 2020, n. 131: 
              «Art.   7.   (Definizione   dei    criteri    per    la
          predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti,
          dei sistemi informativi e dei servizi  informatici).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo  1,
          comma  2-bis),  secondo  periodo,  del   decreto-legge,   i
          soggetti inclusi nel perimetro, in  esito  all'analisi  del
          rischio, per ogni funzione essenziale o servizio essenziale
          di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), provvedono: 
                a) ad individuare i beni ICT necessari a svolgere  la
          funzione essenziale o il servizio essenziale. A  tale  fine
          sono valutati: 
                  1) l'impatto di  un  incidente  sul  bene  ICT,  in
          termini sia di  limitazione  della  operativita'  del  bene
          stesso,  sia  di   compromissione   della   disponibilita',
          integrita', o riservatezza dei dati e delle informazioni da
          esso trattati, ai fini dello svolgimento della  funzione  o
          del servizio essenziali; 
                  2)  le   dipendenze   con   altre   reti,   sistemi
          informativi, servizi informatici o  infrastrutture  fisiche
          di  pertinenza  di  altri  soggetti,  ivi  compresi  quelli
          utilizzati per fini di manutenzione e gestione; 
                b)  a  predisporre  l'elenco  dei  beni  ICT  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge.  In
          fase di prima applicazione  e  fino  all'aggiornamento  del
          presente decreto, ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,  del
          decreto-legge, sono individuati, all'esito dell'analisi del
          rischio, in ossequio al principio di  gradualita',  i  beni
          ICT che, in caso di incidente, causerebbero  l'interruzione
          totale dello svolgimento della funzione  essenziale  o  del
          servizio essenziale o una compromissione degli  stessi  con
          effetti irreversibili sotto il profilo della  integrita'  o
          della riservatezza dei dati e delle informazioni. 
              3. (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  punto  1,  lettera  a),
          dell'allegato I, del citato decreto legislativo  18  maggio
          2018, n. 65: 
 
                                  «Allegato I 
          Requisiti  e  compiti  dei  gruppi  di  intervento  per  la
              sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) 
 
              I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente  e
          chiaramente definiti ai sensi del presente  decreto  e  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 8, comma 2. Essi includono quanto segue: 
              1. Requisiti per il CSIRT: 
                a)  Il  CSIRT   garantisce   un   alto   livello   di
          disponibilita'  dei  propri   servizi   di   comunicazione,
          evitando singoli punti di guasto, e dispone di  vari  mezzi
          che permettono  allo  stesso  di  essere  contattato  e  di
          contattare altri in qualsiasi momento. Inoltre, i canali di
          comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti  alla
          loro base di utenti e ai partner con cui collaborano; 
                b). - d). (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 12 e 14 del citato
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65: 
              «Art. 12. (Obblighi in materia di sicurezza e  notifica
          degli incidenti). - 1. Gli operatori di servizi  essenziali
          adottano  misure  tecniche  e  organizzative   adeguate   e
          proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza
          della rete e dei sistemi informativi che  utilizzano  nelle
          loro  operazioni.  Tenuto  conto  delle   conoscenze   piu'
          aggiornate in materia, dette misure assicurano  un  livello
          di sicurezza della rete e dei sistemi informativi  adeguato
          al rischio esistente. 
              2.Gli operatori di servizi essenziali  adottano  misure
          adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti
          a  carico  della  sicurezza  della  rete  e   dei   sistemi
          informativi  utilizzati  per  la  fornitura   dei   servizi
          essenziali, al fine di assicurare la  continuita'  di  tali
          servizi. 
              3.Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2, gli
          operatori di servizi essenziali tengono conto  delle  linee
          guida  predisposte  dal  gruppo  di  cooperazione  di   cui
          all'articolo 10, nonche' delle linee guida di cui al  comma
          7. 
              4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e  3,  le
          autorita' competenti NIS possono, se  necessario,  definire
          specifiche  misure,  sentiti  gli  operatori   di   servizi
          essenziali. 
              5. Gli operatori di servizi  essenziali  notificano  al
          CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorita'  competente
          NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi  un
          impatto rilevante sulla continuita' dei servizi  essenziali
          forniti. 
              6.  Il  CSIRT  italiano  inoltra   tempestivamente   le
          notifiche  all'organo  istituito  presso  il   Dipartimento
          informazioni per la sicurezza incaricato,  ai  sensi  delle
          direttive  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri
          adottate  sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la
          sicurezza  della  Repubblica  (CISR),  delle  attivita'  di
          prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi
          e di attivazione delle procedure di allertamento. 
              7.  Le  notifiche   includono   le   informazioni   che
          consentono al CSIRT italiano di  determinare  un  eventuale
          impatto transfrontaliero dell'incidente.  La  notifica  non
          espone  la  parte  che   la   effettua   a   una   maggiore
          responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente.
          Le autorita' competenti NIS possono predisporre linee guida
          per la notifica degli incidenti. 
              8. Per determinare  la  rilevanza  dell'impatto  di  un
          incidente  si  tiene  conto  in  particolare  dei  seguenti
          parametri: 
                a)   il   numero   di   utenti   interessati    dalla
          perturbazione del servizio essenziale; 
                b) la durata dell'incidente; 
                c) la diffusione  geografica  relativamente  all'area
          interessata dall'incidente. 
              9. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica
          da parte dell'operatore di  servizi  essenziali,  il  CSIRT
          italiano  informa  gli   eventuali   altri   Stati   membri
          interessati in cui  l'incidente  ha  un  impatto  rilevante
          sulla continuita' dei servizi essenziali. 
              10. Ai fini del comma 9, il  CSIRT  italiano  preserva,
          conformemente  al  diritto  dell'Unione  europea   e   alla
          legislazione  nazionale,  la  sicurezza  e  gli   interessi
          commerciali dell'operatore di servizi  essenziali,  nonche'
          la riservatezza delle informazioni fornite  nella  notifica
          secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5. 
              11. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano
          fornisce all'operatore di servizi essenziali, che  effettua
          la notifica, le pertinenti informazioni relative al seguito
          della notifica stessa, nonche' le informazioni che  possono
          facilitare un trattamento efficace dell'incidente. 
              12. Su richiesta dell'autorita' competente  NIS  o  del
          CSIRT italiano,  il  punto  di  contatto  unico  trasmette,
          previa verifica dei presupposti, le notifiche ai  punti  di
          contatto unici degli altri Stati membri interessati. 
              13. Previa valutazione da parte dell'organo di  cui  al
          comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il  CSIRT
          italiano, dopo  aver  consultato  l'operatore  dei  servizi
          essenziali  notificante,  puo'  informare  il  pubblico  in
          merito ai singoli incidenti, qualora ne sia  necessaria  la
          sensibilizzazione per evitare un  incidente  o  gestire  un
          incidente in corso. 
              14. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Gli operatori di  servizi  essenziali  provvedono
          agli adempimenti previsti dal presente  articolo  a  valere
          sulle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci.» 
              «Art. 14. (Obblighi in materia di sicurezza e  notifica
          degli incidenti). - 1.  I  fornitori  di  servizi  digitali
          identificano e adottano  misure  tecniche  e  organizzative
          adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi  relativi
          alla sicurezza della rete e  dei  sistemi  informativi  che
          utilizzano nel contesto  dell'offerta  di  servizi  di  cui
          all'allegato III all'interno dell'Unione europea. 
              2. Tenuto conto delle  conoscenze  piu'  aggiornate  in
          materia, tali misure assicurano  un  livello  di  sicurezza
          della rete e dei sistemi informativi  adeguato  al  rischio
          esistente e tengono conto dei seguenti elementi: 
                a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti; 
                b) trattamento degli incidenti; 
                c) gestione della continuita' operativa; 
                d) monitoraggio, audit e test; 
                e) conformita' con le norme internazionali. 
              3. I fornitori di servizi digitali adottano misure  per
          prevenire e minimizzare l'impatto  di  incidenti  a  carico
          della sicurezza della rete e dei  sistemi  informativi  del
          fornitore  di  servizi  digitali   sui   servizi   di   cui
          all'allegato III offerti all'interno  dell'Unione  europea,
          al fine di assicurare la continuita' di tali servizi. 
              4. I fornitori di servizi digitali notificano al  CSIRT
          italiano e, per conoscenza, all'autorita'  competente  NIS,
          senza  ingiustificato  ritardo,  gli  incidenti  aventi  un
          impatto rilevante sulla fornitura di  un  servizio  di  cui
          all'allegato III che essi offrono  all'interno  dell'Unione
          europea. 
              5.  Le  notifiche   includono   le   informazioni   che
          consentono al CSIRT italiano di determinare la rilevanza di
          un eventuale  impatto  transfrontaliero.  La  notifica  non
          espone  la  parte  che   la   effettua   a   una   maggiore
          responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente. 
              6.  Il  CSIRT  italiano  inoltra   tempestivamente   le
          notifiche all'organo di cui all'articolo 12, comma 6. 
              7. Al fine di determinare la rilevanza dell'impatto  di
          un   incidente,   sono   tenuti   in   considerazione,   in
          particolare, i seguenti parametri: 
                a) il numero di utenti interessati dall'incidente, in
          particolare gli utenti che dipendono dal servizio  digitale
          per la fornitura dei propri servizi; 
                b) la durata dell'incidente; 
                c) la diffusione  geografica  relativamente  all'area
          interessata dall'incidente; 
                d) la portata della perturbazione  del  funzionamento
          del servizio; 
                e) la portata dell'impatto sulle attivita' economiche
          e sociali. 
              8. L'obbligo di  notificare  un  incidente  si  applica
          soltanto qualora il fornitore  di  servizi  digitali  abbia
          accesso alle informazioni necessarie per valutare l'impatto
          di un incidente con riferimento  ai  parametri  di  cui  al
          comma 7. 
              9. Qualora un operatore di servizi  essenziali  dipenda
          da una terza parte fornitrice di servizi  digitali  per  la
          fornitura di un  servizio  che  e'  indispensabile  per  il
          mantenimento   di   attivita'    economiche    e    sociali
          fondamentali, l'operatore stesso notifica qualsiasi impatto
          rilevante per la continuita' di servizi  essenziali  dovuto
          ad un incidente a carico di tale operatore. 
              10. Qualora l'incidente di cui al comma 4 riguardi  due
          o piu' Stati membri, il CSIRT italiano  informa  gli  altri
          Stati membri coinvolti. 
              11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela,  nel
          rispetto  del   diritto   dell'Unione   europea   e   della
          legislazione  nazionale,  la  sicurezza  e  gli   interessi
          commerciali del fornitore del servizio digitale nonche'  la
          riservatezza delle informazioni fornite. 
              12. Previa valutazione  da  parte  dell'organo  di  cui
          all'articolo  12,  comma  6,  l'autorita'  competente  NIS,
          d'intesa con il CSIRT italiano,  dopo  aver  consultato  il
          fornitore di servizi digitali interessato e, se  del  caso,
          le autorita' competenti o i CSIRT degli altri Stati  membri
          interessati, puo' informare il pubblico riguardo ai singoli
          incidenti o chiedere al fornitore di  servizi  digitali  di
          provvedervi, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione
          per evitare un incidente o gestirne uno in corso, o qualora
          sussista comunque un interesse pubblico  alla  divulgazione
          dell'incidente. 
              13.  I  fornitori  di  servizi  digitali  applicano  le
          disposizioni di attuazione degli atti di  esecuzione  della
          Commissione europea che specificano ulteriormente le misure
          tecnico-organizzative di cui al comma 1 e i parametri,  ivi
          compresi formati e procedure,  relativi  agli  obblighi  di
          notifica di cui al comma 4. 
              14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          7, non  sono  imposti  ulteriori  obblighi  in  materia  di
          sicurezza o di notifica ai fornitori di servizi digitali. 
              15. Il presente capo non si applica alle microimprese e
          alle piccole imprese quali definite  nella  raccomandazione
          della  Commissione  europea   del   6   maggio   2003,   n.
          2003/361/CE.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8, lettera
          b), del citato decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133: 
              «Art.   1.   (Perimetro    di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. - 7. (Omissis). 
              8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del  decreto
          legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  e  quelli  di  cui
          all'articolo   16-ter,   comma   2,   del   codice    delle
          comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259, inclusi  nel  perimetro  di  sicurezza
          nazionale cibernetica: 
                a) (Omissis); 
                b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3,
          lettera   a),   che    costituisce    anche    adempimento,
          rispettivamente,  dell'obbligo  di  notifica  di  cui  agli
          articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
          65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi  dell'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, e delle correlate disposizioni  attuative;  a
          tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera  a),
          anche in relazione alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n.  259,  il  CSIRT  italiano  inoltra  le  notifiche
          ricevute  ai  sensi  del  predetto  comma  3,  lettera  a),
          all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 
              9. - 19-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del  citato
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice  delle
          comunicazioni elettroniche): 
              «Art. 16-ter (Attuazione e controllo). - 1.  Le  misure
          adottate ai fini dell'attuazione del  presente  articolo  e
          dell'articolo  16-bis  sono  approvate  con   decreto   del
          Ministro dello sviluppo economico. 
              2. Ai fini del  controllo  del  rispetto  dell'articolo
          16-bis  le  imprese  che  forniscono  reti   pubbliche   di
          comunicazioni  o  servizi  di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico sono tenute a: 
                a)   fornire   al   Ministero,   e   se    necessario
          all'Autorita', le informazioni necessarie per  valutare  la
          sicurezza e l'integrita' dei  loro  servizi  e  delle  loro
          reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di
          sicurezza; nonche'; 
                b)  sottostare  a  una   verifica   della   sicurezza
          effettuata dal Ministero, anche su impulso  dell'Autorita',
          in collaborazione  con  gli  Ispettorati  territoriali  del
          Ministero dello  sviluppo  economico,  o  da  un  organismo
          qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa
          si assume l'onere finanziario della verifica. 
              3. Il Ministero e  l'Autorita'  hanno  la  facolta'  di
          indagare i casi  di  mancata  conformita'  nonche'  i  loro
          effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti. 
              4. Nel caso in cui il  Ministero  riscontri,  anche  su
          indicazione  dell'Autorita',  il  mancato  rispetto   degli
          articoli  16-bis  o  16-ter   ovvero   delle   disposizioni
          attuative previste dal comma 1 da parte delle  imprese  che
          forniscono reti pubbliche di  comunicazioni  o  servizi  di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico,   si
          applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4  a
          12.».