Art. 9 Tutela delle informazioni 1. Le misure minime di sicurezza individuate nell'allegato C al presente regolamento, e corrispondenti agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numeri 3 e 4, del decreto-legge, si applicano alle informazioni relative: a) all'elencazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge; b) agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonche' dell'analisi del rischio; c) agli elementi delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 3, ivi compresa la relazione di cui all'articolo 3, comma 7; d) al modello di cui all'articolo 8, comma 1, e alla documentazione predisposta in attuazione delle misure di sicurezza di cui all'allegato B. 2. Le misure di sicurezza di cui all'allegato C si applicano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Resta ferma l'adozione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, delle misure di sicurezza di livello piu' elevato di cui all'allegato B, entro i termini indicati dall'articolo 8. 4. In caso di attribuzione alle informazioni di cui al comma 1 di una classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, si applicano le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 1, commi 2, 2-bis e 3, lettera b), numeri 3 e 4, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 42, della citata legge 3 agosto 2007, n. 124: «Art. 42. (Classifiche di segretezza). - 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo' essere elevata, dall'autorita' che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e' responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. 4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 5. La classifica di segretezza e' automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. 6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. 8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. 9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.».