Art. 9 
 
                      Tutela delle informazioni 
 
  1. Le misure minime di sicurezza  individuate  nell'allegato  C  al
presente  regolamento,  e   corrispondenti   agli   ambiti   di   cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b), numeri 3 e 4, del decreto-legge,
si applicano alle informazioni relative: 
    a) all'elencazione dei soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma
2-bis, del decreto-legge; 
    b) agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  del
decreto-legge,  comprensivi  della  descrizione  dell'architettura  e
della componentistica, nonche' dell'analisi del rischio; 
    c)  agli   elementi   delle   notifiche   effettuate   ai   sensi
dell'articolo 3, ivi compresa la relazione  di  cui  all'articolo  3,
comma 7; 
    d)  al  modello  di  cui  all'articolo  8,  comma   1,   e   alla
documentazione predisposta in attuazione delle misure di sicurezza di
cui all'allegato B. 
  2. Le misure di sicurezza di cui all'allegato C si applicano  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
  3. Resta ferma  l'adozione,  da  parte  dei  soggetti  inclusi  nel
perimetro, delle misure di sicurezza di livello piu' elevato  di  cui
all'allegato B, entro i termini indicati dall'articolo 8. 
  4. In caso di attribuzione alle informazioni di cui al comma  1  di
una classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 42  della  legge
n. 124 del 2007, si applicano le misure di sicurezza  previste  dalla
normativa vigente in materia. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'articolo 1, commi  2,  2-bis  e  3,
          lettera b), numeri 3  e  4,  del  citato  decreto-legge  21
          settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 novembre 2019, n. 133, si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  42,  della  citata
          legge 3 agosto 2007, n. 124: 
              «Art.  42.  (Classifiche  di  segretezza).  -   1.   Le
          classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
          la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
          cose ai soli soggetti che abbiano necessita'  di  accedervi
          in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 
              1-bis. Per la trattazione di informazioni  classificate
          segretissimo,  segreto  e  riservatissimo   e'   necessario
          altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 
              2. La classifica  di  segretezza  e'  apposta,  e  puo'
          essere elevata,  dall'autorita'  che  forma  il  documento,
          l'atto  o  acquisisce  per  prima  la  notizia,  ovvero  e'
          responsabile   della   cosa,   o   acquisisce   dall'estero
          documenti, atti, notizie o cose. 
              3.  Le  classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,
          segreto, riservatissimo,  riservato.  Le  classifiche  sono
          attribuite sulla base dei  criteri  ordinariamente  seguiti
          nelle relazioni internazionali. 
              4. Chi appone la classifica  di  segretezza  individua,
          all'interno di ogni atto o documento, le parti  che  devono
          essere classificate e  fissa  specificamente  il  grado  di
          classifica corrispondente ad ogni singola parte. 
              5.  La  classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata a livello inferiore  quando  sono  trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo di cinque anni,  cessa  comunque  ogni  vincolo  di
          classifica. 
              6.  La  declassificazione  automatica  non  si  applica
          quando, con provvedimento motivato, i termini di  efficacia
          del vincolo sono prorogati dal soggetto  che  ha  proceduto
          alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine  di
          quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il
          rispetto  delle  norme  in  materia   di   classifiche   di
          segretezza.  Con  apposito  regolamento  sono   determinati
          l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti  cui
          e' conferito il potere di  classifica  e  gli  uffici  che,
          nell'ambito della pubblica amministrazione, sono  collegati
          all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione   per   la
          sicurezza  della  Repubblica,   nonche'   i   criteri   per
          l'individuazione delle materie oggetto di  classifica  e  i
          modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
          interesse per la sicurezza della Repubblica. 
              8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini  l'esibizione
          di documenti classificati per i quali non  sia  opposto  il
          segreto di Stato, gli atti  sono  consegnati  all'autorita'
          giudiziaria richiedente, che ne cura la  conservazione  con
          modalita' che ne tutelino la  riservatezza,  garantendo  il
          diritto delle parti nel procedimento  a  prenderne  visione
          senza estrarne copia. 
              9. Chiunque illegittimamente  distrugge  documenti  del
          DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
          stadio della declassificazione,  nonche'  quelli  privi  di
          ogni vincolo per decorso dei  termini,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.».