Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli  adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.