Art. 17 
 
Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il  processo  e
delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le
procedure di monitoraggio, le risorse e le  modalita'  necessarie  ai
fini  della  valutazione  delle  misure  urgenti  per  la   giustizia
ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR. 
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di  Stato,  da
emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto,  sentito  il  Consiglio  di   presidenza   della   Giustizia
amministrativa, sono adottate  le  Linee  guida  per  lo  smaltimento
dell'arretrato in tutti gli uffici  della  Giustizia  amministrativa,
con l'indicazione dei compiti  degli  Uffici  per  il  processo,  ivi
inclusa la segnalazione degli affari meritevoli  di  priorita'  nella
definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da
raggiungere. 
  3.  Il  personale  addetto  all'ufficio  per  il  processo   presta
attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione  dell'arretrato,
prevalentemente in modalita' da remoto e con la dotazione informatica
fornita dall'Amministrazione. 
  4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee  guida  di
cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale
della Giustizia amministrativa. 
  5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente  individuate
dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
104, Allegato 2, recante  le  norme  di  attuazione  del  codice  del
processo amministrativo,  al  fine  di  trattare  i  ricorsi  di  cui
all'articolo  11,  comma  1,  sono  programmate  dal   Consiglio   di
presidenza   della   Giustizia   amministrativa   ulteriori   udienze
straordinarie, in un numero  necessario  e  sufficiente  al  fine  di
assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti,  per  la
Giustizia amministrativa, dal PNRR.  A  tal  fine,  il  Consiglio  di
presidenza della  Giustizia  amministrativa  aggiorna  il  numero  di
affari da assegnare  al  presidente  del  collegio  e  ai  magistrati
componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dal PNRR. 
  6. La partecipazione dei magistrati alle udienze  straordinarie  di
cui al comma 7 e' su base  volontaria.  Le  udienze  si  svolgono  da
remoto. Non possono essere assegnati alle  udienze  straordinarie  di
smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117  del  codice
del processo amministrativo. 
  7. Per evitare la formazione di nuovo  arretrato,  all'articolo  87
dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
il codice del processo amministrativo, dopo il comma 4,  e'  aggiunto
il  seguente:  «4-bis.  Le  udienze   straordinarie   dedicate   allo
smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.».