Art. 2 
 
Modificazioni al decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 
 
  1. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
  «Art. 38-bis (Definizione di vendite a distanza). - 1. Per  vendite
a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di  beni
spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando  il
fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella  spedizione
dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello  di  arrivo
della spedizione o del trasporto a destinazione  di  persone  fisiche
non  soggetti  d'imposta  o  a  destinazione  dei  soggetti  nei  cui
confronti  sono  effettuate  cessioni   non   imponibili   ai   sensi
dell'articolo 72 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione  dei  beni  soggetti  ad
accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti
passivi, che non sono tenuti ad applicare  l'imposta  sugli  acquisti
intracomunitari e che  non  hanno  optato  per  l'applicazione  della
stessa. 
  2. Per vendite a distanza di beni importati da  territori  terzi  o
paesi terzi si intendono le cessioni di beni  spediti  o  trasportati
dal fornitore o per suo conto, anche quando il  fornitore  interviene
indirettamente nel trasporto o  nella  spedizione  dei  beni,  da  un
territorio terzo o paese terzo con  arrivo  della  spedizione  o  del
trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a  destinazione  di
persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei  soggetti
nei cui confronti sono effettuate cessioni non  imponibili  ai  sensi
dell'articolo 72 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione  dei  beni  soggetti  ad
accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti
passivi, che non sono tenuti ad applicare  l'imposta  sugli  acquisti
intracomunitari e che  non  hanno  optato  per  l'applicazione  della
stessa. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano: 
  a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi; 
  b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a  cura
del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della  spedizione
o del trasporto. 
      4. Per le cessioni di cui all'articolo 2-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la spedizione  o
il trasporto dei beni sono  imputati  alle  cessioni  effettuate  dal
soggetto  passivo  che  facilita   le   stesse   tramite   l'uso   di
un'interfaccia elettronica.»; 
    b) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: «3.  In  deroga
all'articolo 7-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, le vendite a distanza intracomunitarie di  beni
spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro  dell'Unione
europea si considerano effettuate nel territorio dello  Stato  se  il
luogo di arrivo della spedizione o del trasporto  e'  nel  territorio
dello Stato. 
      4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora  il
cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di  un  altro  Stato
membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
        a)  il  cedente  e'  stabilito  in  un  solo   Stato   membro
dell'Unione europea; 
        b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul  valore
aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
non soggetti passivi stabiliti in Stati  membri  dell'Unione  europea
diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo
7-octies, comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  delle  vendite  a  distanza
intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare
precedente 10.000 euro e fino a  quando,  nell'anno  in  corso,  tale
limite non e' superato; 
        c) il cedente non ha optato per  l'applicazione  dell'imposta
nel territorio dello Stato.»; 
      2) dopo il comma 4-bis, e' inserito  il  seguente:  «4-ter.  Le
vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
in un altro Stato membro si  considerano  effettuate  nel  territorio
dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto e'
nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di  beni  importati
nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello  Stato
medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del
regime speciale di  cui  all'articolo  74-sexies.1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; 
    c)  all'articolo  41,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le vendite a
distanza  intracomunitarie  di   beni   spediti   o   trasportati   a
destinazione  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea.  La
disposizione non si  applica  qualora  il  cedente  sia  un  soggetto
stabilito nel territorio dello Stato e  ricorrano  congiuntamente  le
seguenti condizioni: 1) il cedente non e' stabilito anche in un altro
Stato membro dell'Unione  europea;  2)  l'ammontare  complessivo,  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di  servizi
nei  confronti  di  committenti  non  soggetti   passivi   d'imposta,
stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di
cui all'articolo 7-octies, comma  3,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle  vendite
a distanza  intracomunitarie  di  beni  nell'Unione  europea  non  ha
superato nell'anno solare precedente 10.000 euro  e  fino  a  quando,
nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 3) il cedente non ha
optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro  Stato  membro;  in
tal caso l'opzione  e'  comunicata  all'ufficio  nella  dichiarazione
relativa all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha effetto
fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni;»; 
      2) dopo la lettera b)  e'  inserita  la  seguente:  «b-bis)  le
vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un
altro Stato membro;»; 
    d) all'articolo 46, comma 3, le parole «cessioni di beni in  base
a cataloghi, per  corrispondenza  e  simili»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «vendite a distanza intracomunitarie». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 40  del  citato  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.   40    (Territorialita'    delle    operazioni
          intracomunitarie). - 1. Gli acquisti  intracomunitari  sono
          effettuati nel territorio dello Stato se hanno per  oggetto
          beni, originari di altro Stato  membro  o  ivi  immessi  in
          libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del  Trattato
          istitutivo della Comunita'  economica  europea,  spediti  o
          trasportati  dal  territorio  di  altro  Stato  membro  nel
          territorio dello Stato. 
                2.   L'acquisto   intracomunitario    si    considera
          effettuato nel territorio dello Stato  quando  l'acquirente
          e' ivi soggetto d'imposta, salvo  che  sia  comprovato  che
          l'acquisto e' stato assoggettato ad imposta in altro  Stato
          membro di destinazione del  bene.  E'  comunque  effettuato
          senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di
          beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i  beni
          stessi risultano  ivi  oggetto  di  successiva  cessione  a
          soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o  ad  ente
          ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari  e
          se  il  cessionario   risulta   designato   come   debitore
          dell'imposta relativa. 
                3.  In  deroga  all'art.  7-bis   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  le
          vendite a  distanza  intracomunitarie  di  beni  spediti  o
          trasportati a partire da un altro Stato membro  dell'Unione
          europea si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato  se  il  luogo  di  arrivo  della  spedizione  o  del
          trasporto e' nel territorio dello Stato. 
                4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica
          qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio
          di un altro Stato  membro  e  ricorrano  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
                  a) il cedente e' stabilito in un solo Stato  membro
          dell'Unione europea; 
                  b) l'ammontare complessivo, al  netto  dell'imposta
          sul valore  aggiunto,  delle  prestazioni  di  servizi  nei
          confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti  in
          Stati membri  dell'Unione  europea  diversi  da  quello  di
          stabilimento del  prestatore,  di  cui  all'art.  7-octies,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  delle  vendite  a
          distanza  intracomunitarie  nell'Unione  europea   non   ha
          superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e  fino  a
          quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 
                  c) il cedente  non  ha  optato  per  l'applicazione
          dell'imposta nel territorio dello Stato. 
                4-bis. 
                4-ter. Le vendite a distanza  di  beni  importati  da
          territori terzi o paesi terzi in un altro Stato  membro  si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  se  il
          luogo di arrivo della spedizione o  del  trasporto  e'  nel
          territorio dello Stato.  Le  vendite  a  distanza  di  beni
          importati nello Stato, con arrivo della  spedizione  o  del
          trasporto  nello  Stato  medesimo,   si   considerano   ivi
          effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di
          cui all'art. 74-sexies.1 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                5. - 9.». 
              - Il testo dell'art. 41  del  citato  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non  imponibili).
          - 1. Costituiscono cessioni non imponibili: 
                  a)  le  cessioni  a   titolo   oneroso   di   beni,
          trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro,
          dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per  loro  conto,
          nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di  enti,
          associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art.  4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;  i
          beni possono essere sottoposti per conto  del  cessionario,
          ad opera del cedente stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
          disposizione non  si  applica  per  le  cessioni  di  beni,
          diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti  dei
          soggetti indicati nell'art. 38, comma 5,  lettera  c),  del
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
          dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati  nel
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
          della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti  ad  accisa
          sono non imponibili se  il  trasporto  o  spedizione  degli
          stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli  6  e  8
          del presente decreto; 
                  b) le vendite a distanza intracomunitarie  di  beni
          spediti o trasportati a  destinazione  di  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. La disposizione non si  applica
          qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio
          dello  Stato  e  ricorrano   congiuntamente   le   seguenti
          condizioni: 1) il cedente non  e'  stabilito  anche  in  un
          altro Stato  membro  dell'Unione  europea;  2)  l'ammontare
          complessivo, al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
          non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in  Stati  membri
          dell'Unione europea diversi dall'Italia,  di  cui  all'art.
          7-octies, comma 3, lettera b), del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a
          distanza intracomunitarie di beni nell'Unione  europea  non
          ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e  fino
          a quando, nell'anno in corso, tale limite non e'  superato;
          3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta
          nell'altro  Stato  membro;  in  tal   caso   l'opzione   e'
          comunicata   all'ufficio   nella   dichiarazione   relativa
          all'anno in cui  la  medesima  e'  stata  esercitata  e  ha
          effetto fino a quando  non  sia  revocata  e  comunque  per
          almeno due anni; 
                  b-bis) le vendite a distanza di beni  importati  da
          territori terzi o paesi terzi nel  territorio  dello  Stato
          spediti o trasportati a  destinazione  di  un  altro  Stato
          membro; 
                  c) le cessioni,  con  spedizione  o  trasporto  dal
          territorio dello  Stato,  nel  territorio  di  altro  Stato
          membro di beni destinati ad essere ivi installati,  montati
          o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 
                2. Sono assimilate alle cessioni di cui al  comma  1,
          lettera a): 
                  a); 
                  b)  le  cessioni  a  titolo  oneroso  di  mezzi  di
          trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati  o
          spediti  in  altro  Stato  membro  dai  cedenti   o   dagli
          acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non  effettuate
          nell'esercizio di imprese, arti e professioni  e  anche  se
          l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta; 
                  c) l'invio di beni nel territorio  di  altro  Stato
          membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
          passivo nel territorio dello Stato,  o  da  terzi  per  suo
          conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati  nel
          successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 
                2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
          cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
          nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di   freddo   mediante   reti   di
          riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le  cessioni  di
          beni effettuate dai soggetti che  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. 
                3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
          si applica per  i  beni  inviati  in  altro  Stato  membro,
          oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento  o
          di manipolazioni usuali indicate  nell'art.  38,  comma  5,
          lettera a), se i beni sono  successivamente  trasportati  o
          spediti al committente,  soggetto  passivo  d'imposta,  nel
          territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in  altro
          Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati  per
          l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi  importati
          beneficerebbero  della  ammissione  temporanea  in   totale
          esenzione dai dazi doganali. 
                4. Agli effetti del secondo comma degli  articoli  8,
          8-bis e 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, le  cessioni  di  cui  ai  precedenti
          commi 1 e 2, sono computabili ai fini della  determinazione
          della percentuale e dei limiti ivi considerati.». 
              - Il testo dell'art. 46  del  citato  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.    46    (Fatturazione     delle     operazioni
          intracomunitarie). - 1. La  fattura  relativa  all'acquisto
          intracomunitario  deve  essere  numerata  e  integrata  dal
          cessionario con l'indicazione del controvalore in euro  del
          corrispettivo e  degli  altri  elementi  che  concorrono  a
          formare la base  imponibile  dell'operazione,  espressi  in
          valuta   estera,   nonche'   dell'ammontare   dell'imposta,
          calcolata secondo  l'aliquota  dei  beni.  Se  trattasi  di
          acquisto intracomunitario senza  pagamento  dell'imposta  o
          non  imponibile   o   esente,   in   luogo   dell'ammontare
          dell'imposta nella fattura deve essere indicato  il  titolo
          con   l'eventuale   indicazione   della   relativa    norma
          comunitaria o nazionale. 
                2. Per le cessioni intracomunitarie di  cui  all'art.
          41, e' emessa fattura a norma dell'art. 21 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro
          il giorno 15 del mese successivo a quello di  effettuazione
          dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare
          dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile  e
          con  l'eventuale  specificazione   della   relativa   norma
          comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre  contenere
          l'indicazione del  numero  di  identificazione  attribuito,
          agli  effetti  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   al
          cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso  di
          consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato
          membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento.
          La fattura emessa  per  la  cessione  di  beni,  spediti  o
          trasportati da uno Stato  membro  in  altro  Stato  membro,
          acquistati senza pagamento dell'imposta a  norma  dell'art.
          40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il  numero  di
          identificazione  attribuito  al  cessionario  dallo   Stato
          membro di destinazione dei beni  e  la  designazione  dello
          stesso quale debitore dell'imposta. 
                3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di  beni
          spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto,
          ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel  territorio
          di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione  del
          numero di identificazione allo stesso  attribuito  da  tale
          Stato; se trattasi di vendite a distanza  intracomunitarie,
          di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), non si applica  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 
                4. Se la cessione riguarda mezzi di  trasporto  nuovi
          di cui all'art. 38, comma 4, nella  fattura  devono  essere
          indicati anche i dati di identificazione degli  stessi;  se
          la cessione non e' effettuata  nell'esercizio  di  imprese,
          arti  e  professioni  tiene  luogo  della  fattura   l'atto
          relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. 
                5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario  di
          cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che  non  ha
          ricevuto  la  relativa  fattura  entro  il   secondo   mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione,  deve
          emettere entro il giorno 15 del  terzo  mese  successivo  a
          quello di effettuazione dell'operazione stessa  la  fattura
          di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha  ricevuto  una
          fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale
          deve emettere fattura integrativa entro il  giorno  15  del
          mese   successivo   alla   registrazione   della    fattura
          originaria.».