Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli
3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, e' autorizzata la spesa di  135.000  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 139.620 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000  euro
per ciascuno degli anni  2021  e  2022  e  a  139.620  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.