(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
                       Autorita' coordinatrici 
 
  Le autorita' competenti per l'adempimento del presente Accordo sono
il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  della
Repubblica Italiana e le autorita'  statali  competenti  nel  settore
della cultura,  dell'istruzione  e  della  scienza  della  Repubblica
Kirghisa.