Articolo 11 Informazione, trasferimento di tecnologie e proprieta' intellettuale Le Parti Contraenti favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonche' attivita' congiunte di cooperazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie. Le Parti Contraenti realizzano e sviluppano la cooperazione nel campo della tutela e dell'uso di proprieta' intellettuale in conformita' alle legislazioni nazionali delle Parti e ai trattati internazionali di cui i due Stati sono parti, nonche', per quanto riguarda la parte italiana, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla normativa dell'Unione Europea sulla materia.