(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
Informazione, trasferimento di tecnologie e proprieta' intellettuale 
 
  Le  Parti  Contraenti  favoriranno  gli  scambi   di   informazione
tecnologica, nonche' attivita' congiunte di cooperazione  scientifica
finalizzate al trasferimento di tecnologie. 
  Le Parti Contraenti realizzano e  sviluppano  la  cooperazione  nel
campo  della  tutela  e  dell'uso  di  proprieta'  intellettuale   in
conformita' alle legislazioni nazionali delle  Parti  e  ai  trattati
internazionali di cui i due Stati sono  parti,  nonche',  per  quanto
riguarda la parte italiana, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla
normativa dell'Unione Europea sulla materia.