(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
                          Commissione mista 
 
  Al  fine  di  dare  applicazione  al  presente  Accordo  le   Parti
Contraenti istituiranno una commissione mista che avra' il compito di
redigere programmi esecutivi pluriennali e  di  stabilire  i  settori
prioritari e pratici  della  cooperazione  educativa,  scientifica  e
tecnologica tra le Parti Contraenti. 
  Tale commissione verifichera'  affinche'  la  cooperazione  avvenga
nelle condizioni piu' favorevoli valutandone periodicamente lo  stato
dei programmi, delle iniziative e delle prospettive. 
  La commissione si riunira' alternativamente nelle capitali dei  due
Paesi in date concordate attraverso i canali diplomatici.