Articolo 12 Commissione mista Al fine di dare applicazione al presente Accordo le Parti Contraenti istituiranno una commissione mista che avra' il compito di redigere programmi esecutivi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e pratici della cooperazione educativa, scientifica e tecnologica tra le Parti Contraenti. Tale commissione verifichera' affinche' la cooperazione avvenga nelle condizioni piu' favorevoli valutandone periodicamente lo stato dei programmi, delle iniziative e delle prospettive. La commissione si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date concordate attraverso i canali diplomatici.