(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
                             Divergenze 
 
  Possibili     divergenze      derivanti      dall'esecuzione      e
dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti
Contraenti per via  negoziale.  Il  presente  Accordo  potra'  essere
modificato con  l'assenso  delle  Parti  Contraenti  e  le  eventuali
modifiche saranno formalizzate sotto forma  di  singoli  verbali  che
costituiranno la sua parte integrante.