(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
                    Entrata in vigore e denuncia 
 
  Il presente Accordo ha durata illimitata ed entrera' in vigore alla
data della ricezione, attraverso i  canali  diplomatici,  dell'ultima
notifica  in  forma  scritta  con  cui   le   Parti   Contraenti   si
comunicheranno l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure
interne necessarie per la sua entrata in vigore. 
  Ciascuna delle  Parti  Contraenti  potra'  denunciare  il  presente
Accordo   dandone   comunicazione   scritta   attraverso   i   canali
diplomatici. In tale caso la cessazione avra' effetto dopo  sei  mesi
dalla  data  della  comunicazione  dell'altra  Parte  Contraente.  La
cessazione di validita' del presente Accordo  non  pregiudichera'  la
validita'  dei  trattati  e  degli  accordi  stipulati  prima   della
cessazione medesima, che non siano stati  adempiuti  completamente  o
parzialmente al momento della cessazione della sua  validita',  salvo
che entrambe le Parti non concordino diversamente. 
  Il presente Accordo non incide sui diritti e sugli  obblighi  delle
Parti Contraenti derivanti da altri trattati  internazionali  di  cui
Esse sono parti. 
  Fatto a Bishkek, il giorno 14 del mese di Febbraio  dell'anno  2013
in due originali ciascuno nelle lingue italiana,  kirghisa,  russa  e
inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza
di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico