Articolo 14 Entrata in vigore e denuncia Il presente Accordo ha durata illimitata ed entrera' in vigore alla data della ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica in forma scritta con cui le Parti Contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare il presente Accordo dandone comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici. In tale caso la cessazione avra' effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione dell'altra Parte Contraente. La cessazione di validita' del presente Accordo non pregiudichera' la validita' dei trattati e degli accordi stipulati prima della cessazione medesima, che non siano stati adempiuti completamente o parzialmente al momento della cessazione della sua validita', salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente. Il presente Accordo non incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri trattati internazionali di cui Esse sono parti. Fatto a Bishkek, il giorno 14 del mese di Febbraio dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kirghisa, russa e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico