Articolo 3 Universita' e ricerca Nel settore dell'istruzione universitaria le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione relativa agli scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito universitario, in particolare in quello scientifico e tecnologico, attraverso l'organizzazione di seminari, scambi di docenti e ricercatori presso i laboratori di ricerca e nelle strutture universitarie. Le Parti Contraenti si scambieranno i rendiconti scientifici pubblicati ai termine dei propri incontri di cooperazione scientifica. Le Parti Contraenti favoriranno altresi' le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura negli Stati delle Parti Contraenti attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati. Le Parti Contraenti incentiveranno, in particolare, l'elaborazione e la pubblicazione dei dizionari italo-kirghisi e kirghiso-italiani. Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, attraverso la stipula di accordi di mobilita' di studenti e docenti, la realizzazione di attivita' congiunte, comprese quelle inerenti alla produzione artistica.