(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                             Istruzione 
 
  Nel settore dell'educazione e dell'istruzione scolastica  le  Parti
Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione  al  fine  di
incrementare: 
  a) scambi di esperienze sui metodi di  insegnamento,  di  materiali
didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi; 
  b) scambi di docenti, di esperti, di allievi,  nonche'  scambi  tra
istituti,  organizzazioni  ed   enti   collegati   all'istruzione   e
all'aggiornamento professionale al fine di migliorare la  metodologia
ed i materiali didattici. 
  Le Parti Contraenti favoriranno  l'eventuale  cooperazione  tra  le
proprie universita' e la cooperazione tra le  rispettive  istituzioni
pubbliche che si occupano  di  problematiche  giovanili,  nonche'  le
iniziative di associazioni, enti, organizzazioni locali  mirate  allo
scambio di esperienze su tematiche rilevanti per  lo  sviluppo  della
cooperazione internazionale.