Articolo 4 Istruzione Nel settore dell'educazione e dell'istruzione scolastica le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione al fine di incrementare: a) scambi di esperienze sui metodi di insegnamento, di materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi; b) scambi di docenti, di esperti, di allievi, nonche' scambi tra istituti, organizzazioni ed enti collegati all'istruzione e all'aggiornamento professionale al fine di migliorare la metodologia ed i materiali didattici. Le Parti Contraenti favoriranno l'eventuale cooperazione tra le proprie universita' e la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonche' le iniziative di associazioni, enti, organizzazioni locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della cooperazione internazionale.