(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                           Borse di studio 
 
  Nell'ambito  del  presente  Accordo,  nei  limiti   delle   proprie
disponibilita' e nel rispetto del principio  della  reciprocita',  le
Parti Contraenti concederanno ai cittadini dell'altra  Parte  assegni
di studio per la frequenza di corsi universitari (compresi  i  Master
di I e II livello), di dottorato di  ricerca,  di  lingua  e  cultura
italiana, di insegnamento della lingua  italiana,  nonche'  di  corsi
presso  le  istituzioni  superiori  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica.