Articolo 5 Borse di studio Nell'ambito del presente Accordo, nei limiti delle proprie disponibilita' e nel rispetto del principio della reciprocita', le Parti Contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte assegni di studio per la frequenza di corsi universitari (compresi i Master di I e II livello), di dottorato di ricerca, di lingua e cultura italiana, di insegnamento della lingua italiana, nonche' di corsi presso le istituzioni superiori di alta formazione artistica, musicale e coreutica.