Articolo 6 Cooperazione culturale e artistica Le Parti Contraenti favoriranno contatti diretti e cooperazione tra organizzazioni ed istituzioni collegate ai settori delle arti figurative, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri, organizzati nei rispettivi Paesi. Esse incoraggeranno anche gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti figurative e il teatro, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze e di realizzare manifestazioni artistiche e di design. Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte anche mediante premi e incentivi. Esse incoraggeranno altresi' una cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche in vista della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, della tutela e gestione del paesaggio culturale; favoriranno la piu' ampia cooperazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, di pubblicazioni e di esperienze attraverso l'organizzazione di simposi e seminari, di ricerche in comune, scavi, restauri ed iniziative volte alla valorizzazione e conservazione dei rispettivi beni archeologici e culturali.