(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
     Cooperazione scientifica e tecnologica: attivita' e settori 
 
  Le Parti Contraenti promuoveranno  la  cooperazione  scientifica  e
tecnologica  tra  istituzioni  accademiche,  enti   di   ricerca   ed
organizzazioni scientifiche, pubblici e  privati,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie previste da ciascuna Parte, attraverso: 
  a. scambi di visite di delegazioni scientifiche e di ricercatori; 
  b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche; 
  c. ricerche congiunte scientifiche e tecniche  su  temi  di  comune
interesse; 
  d. istituzione di laboratori congiunti; 
  e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze  e  mostre  nei
settori di comune interesse, 
  f.  ogni  altra  forma  di  cooperazione  che  le  Parti   potranno
concordare; 
  g. stipula di convenzioni e accordi interistituzionali. 
  Ai fini dell'attuazione concreta  del  presente  Accordo  le  Parti
Contraenti  provvederanno  a  sottoscrivere  i  rispettivi  piani  di
cooperazione che riassumeranno le iniziative concrete nell'ambito del
presente Accordo e le questioni finanziarie concordate  per  !a  loro
realizzazione. 
  Le iniziative saranno finanziate dalle rispettive autorita' statali
secondo il settore delle loro attivita'  nei  limiti  di  budget  dei
ministeri e dei dicasteri approvati per il rispettivo  anno,  nonche'
con l'attrazione di sponsorizzazioni e l'assegnazione di fondi.