(Protocollo-art. 27)
 
                             ARTICOLO 27 
 
1. Il presente protocollo e' concluso dalla parte UE  e  da  ciascuno
dei paesi andini firmatari secondo le rispettive procedure interne. 
 
2. La parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari  notificano  per
iscritto  il  completamento  delle   rispettive   procedure   interne
necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente  protocollo  a
tutte le parti e al depositario di cui al paragrafo 5. 
 
3. Il presente protocollo entra in vigore tra la parte UE e  ciascuno
dei paesi andini firmatari il primo giorno del mese  successivo  alla
data di ricevimento da parte del depositario dell'ultima notifica  di
cui al paragrafo 2 concernente la parte UE e il corrispondente  paese
andino firmatario. 
 
4. In deroga al paragrafo 3, le  parti  convengono  che  il  presente
protocollo puo' essere applicato in via  provvisoria  in  attesa  del
completamento delle procedure interne  della  parte  UE  per  la  sua
entrata in vigore. L'applicazione provvisoria del presente protocollo
tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari  ha  inizio  il
primo giorno del mese successivo alla  data  in  cui  il  depositario
riceve i seguenti elementi: 
 
a) la notifica della parte  UE  relativa  all'avvenuto  completamento
delle procedure necessarie a tal fine; e 
 
b) lo strumento di ratifica di ciascuno dei paesi  andini  firmatari,
conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile. 
 
5. Le notifiche sono inviate al  segretario  generale  del  Consiglio
dell'Unione europea, depositario del presente protocollo. 
 
6. Quando, a norma del paragrafo 4, una disposizione dell'accordo  e'
applicata dalle parti in attesa dell'entrata in vigore  del  presente
protocollo, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente
protocollo contenuti in tale disposizione si considerano  fatti  alla
data a decorrere dalla  quale  le  parti  decidono  di  applicare  la
disposizione conformemente al paragrafo 4.