ARTICOLO 27 1. Il presente protocollo e' concluso dalla parte UE e da ciascuno dei paesi andini firmatari secondo le rispettive procedure interne. 2. La parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari notificano per iscritto il completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente protocollo a tutte le parti e al depositario di cui al paragrafo 5. 3. Il presente protocollo entra in vigore tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento da parte del depositario dell'ultima notifica di cui al paragrafo 2 concernente la parte UE e il corrispondente paese andino firmatario. 4. In deroga al paragrafo 3, le parti convengono che il presente protocollo puo' essere applicato in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure interne della parte UE per la sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria del presente protocollo tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari ha inizio il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario riceve i seguenti elementi: a) la notifica della parte UE relativa all'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine; e b) lo strumento di ratifica di ciascuno dei paesi andini firmatari, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile. 5. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente protocollo. 6. Quando, a norma del paragrafo 4, una disposizione dell'accordo e' applicata dalle parti in attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente protocollo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 4.