Art. 10 Contenuto della richiesta 1. La richiesta di cui all'articolo 9, firmata da chi ha la rappresentanza legale dell'operatore del settore FinTech contiene: a) una descrizione dettagliata del progetto, dei suoi obiettivi, della sua durata, del valore aggiunto atteso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), dei motivi per i quali si richiede una fase di sperimentazione, nonche' una descrizione degli elementi di novita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); b) uno studio preliminare di fattibilita' (proof of concept), ivi compresa una valutazione prospettica della sostenibilita' economica e finanziaria o della copertura finanziaria del progetto; c) l'indicazione, se del caso, degli orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti adottati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 14 e delle ragioni per le quali si chiede la deroga; d) l'indicazione e la valutazione dei potenziali rischi e la specifica indicazione e descrizione delle adeguate misure che verranno adottate per presidiarli; e) gli specifici strumenti approntati a tutela degli utenti, i quali includono almeno: 1) una corretta e completa informazione circa la natura sperimentale del progetto e i rischi connessi; 2) meccanismi di raccolta del consenso consapevole a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione; 3) il riconoscimento del diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso di almeno quindici giorni, senza spese o penalita' connesse al recesso; 4) le forme di comunicazione al pubblico interessato in merito all'ammissione alla sperimentazione, alle attivita' oggetto di sperimentazione e all'eventualita' che le attivita' possano non proseguire al termine del periodo di sperimentazione; 5) meccanismi di celere risarcimento in caso di responsabilita' del prestatore del servizio ammesso alla sperimentazione; f) la descrizione del potenziale impatto del termine della sperimentazione sulle attivita' avviate durante la fase di sperimentazione e ancora in essere al termine della sperimentazione, prevedendo anche misure di gestione di tale impatto; g) qualora l'attivita' oggetto di sperimentazione sia gia' stata sottoposta a una sperimentazione presso altre autorita', anche estere, una descrizione dell'esito di tale sperimentazione; h) una dichiarazione, qualora residenti o con sede nel territorio italiano, di non avere avviato procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero, qualora non residenti in territorio italiano, di non aver avviato procedure equipollenti secondo la disciplina nazionale applicabile; i) una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita' e dei criteri di correttezza di cui all'articolo 7, comma 2; l) una autocertificazione comprovante l'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b); m) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), le informazioni e i documenti previsti ai sensi della normativa inderogabile applicabile per ottenere l'autorizzazione o l'iscrizione; n) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera c), se per la sperimentazione e' necessaria la collaborazione del soggetto o dei soggetti nei confronti dei quali e' prestata o si intende prestare l'attivita' oggetto di sperimentazione, l'attestazione con la quale essi acconsentono ad essere destinatari delle attivita' o parte delle attivita' ammesse alla sperimentazione e alla deroga secondo quanto indicato alla lettera c) del presente comma. Ove necessario alla luce della disciplina applicabile, e' allegata la bozza del contratto di esternalizzazione del servizio. 2. La dichiarazione e le autocertificazioni previste dal comma 1, lettere h), i) e l), sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le informazioni previste dal comma 1, lettere, i) e l), possono essere omesse nelle richieste per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d).
Note all'art. 10: - Per il testo del comma 2-quater dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda nelle note alle premesse. - La legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24. - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (1) bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».