Art. 10 
 
                      Contenuto della richiesta 
 
  1. La richiesta di  cui  all'articolo  9,  firmata  da  chi  ha  la
rappresentanza legale dell'operatore del settore FinTech contiene: 
    a) una descrizione dettagliata del progetto, dei suoi  obiettivi,
della sua durata, del valore aggiunto atteso ai  sensi  dell'articolo
6, comma 1, lettera c), dei motivi per i quali si richiede  una  fase
di sperimentazione, nonche' una descrizione degli elementi di novita'
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); 
    b) uno studio preliminare di fattibilita' (proof of concept), ivi
compresa una valutazione prospettica della sostenibilita' economica e
finanziaria o della copertura finanziaria del progetto; 
    c) l'indicazione, se del caso, degli orientamenti di vigilanza  o
atti di carattere generale adottati  dalle  autorita'  di  vigilanza,
nonche'  delle  norme  o  dei  regolamenti  adottati  dalle  medesime
autorita' di vigilanza, concernenti i profili di cui all'articolo 36,
comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f),  g),  h),  i)  e  l)  del
decreto-legge n. 34 del 2019 di cui si  chiede  la  deroga  totale  o
parziale  durante   il   periodo   di   sperimentazione,   ai   sensi
dell'articolo 14 e delle ragioni per le quali si chiede la deroga; 
    d) l'indicazione e la valutazione  dei  potenziali  rischi  e  la
specifica  indicazione  e  descrizione  delle  adeguate  misure   che
verranno adottate per presidiarli; 
    e) gli specifici strumenti approntati a tutela  degli  utenti,  i
quali includono almeno: 
      1)  una  corretta  e  completa  informazione  circa  la  natura
sperimentale del progetto e i rischi connessi; 
      2) meccanismi di raccolta del consenso consapevole a entrare in
relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione; 
      3) il riconoscimento  del  diritto  di  recedere  in  qualsiasi
momento dal contratto con un preavviso  di  almeno  quindici  giorni,
senza spese o penalita' connesse al recesso; 
      4) le forme di comunicazione al pubblico interessato in  merito
all'ammissione  alla  sperimentazione,  alle  attivita'  oggetto   di
sperimentazione e  all'eventualita'  che  le  attivita'  possano  non
proseguire al termine del periodo di sperimentazione; 
      5) meccanismi di celere risarcimento in caso di responsabilita'
del prestatore del servizio ammesso alla sperimentazione; 
    f) la  descrizione  del  potenziale  impatto  del  termine  della
sperimentazione  sulle  attivita'  avviate   durante   la   fase   di
sperimentazione e ancora in essere al termine della  sperimentazione,
prevedendo anche misure di gestione di tale impatto; 
    g) qualora l'attivita' oggetto di sperimentazione sia gia'  stata
sottoposta  a  una  sperimentazione  presso  altre  autorita',  anche
estere, una descrizione dell'esito di tale sperimentazione; 
    h) una dichiarazione, qualora residenti o con sede nel territorio
italiano, di non avere avviato procedure di composizione della  crisi
da sovraindebitamento previste dalla legge 27  gennaio  2012,  n.  3,
ovvero, qualora non residenti in territorio  italiano,  di  non  aver
avviato  procedure  equipollenti  secondo  la  disciplina   nazionale
applicabile; 
    i) una autocertificazione comprovante il possesso  dei  requisiti
di onorabilita' e dei criteri di correttezza di cui  all'articolo  7,
comma 2; 
    l) una autocertificazione comprovante l'approvazione dei  bilanci
di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b); 
    m) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a),
le informazioni e i  documenti  previsti  ai  sensi  della  normativa
inderogabile   applicabile   per    ottenere    l'autorizzazione    o
l'iscrizione; 
    n) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera c),
se  per  la  sperimentazione  e'  necessaria  la  collaborazione  del
soggetto o dei soggetti nei confronti dei  quali  e'  prestata  o  si
intende   prestare   l'attivita'    oggetto    di    sperimentazione,
l'attestazione con la quale essi acconsentono ad  essere  destinatari
delle attivita' o parte delle attivita' ammesse alla  sperimentazione
e alla deroga secondo quanto indicato alla lettera  c)  del  presente
comma. Ove necessario alla  luce  della  disciplina  applicabile,  e'
allegata la bozza del contratto di esternalizzazione del servizio. 
  2. La dichiarazione e le autocertificazioni previste dal  comma  1,
lettere h), i) e l), sono rese ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Le informazioni previste dal comma 1, lettere, i) e l),  possono
essere omesse nelle richieste per le attivita' indicate  all'articolo
5, comma 1, lettere a) e d). 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo del  comma  2-quater  dell'art.  36  del
          citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - La legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni
          in  materia  di  usura  e   di   estorsione,   nonche'   di
          composizione  delle  crisi   da   sovraindebitamento»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.
          42, S.O.: 
                «Art.   46   (R)   (Dichiarazioni   sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; (1) 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb  bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario  di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
                «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R) 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».