Art. 13 
 
                     Avvio della sperimentazione 
 
  1. In caso di esito positivo  dell'istruttoria  condotta  ai  sensi
dell'articolo 12, ciascuna autorita' di vigilanza, per gli aspetti di
propria competenza: 
    a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a),
provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
o all'iscrizione nei relativi albi, elenchi o  registri,  sulla  base
delle disposizioni di legge che le disciplinano  e,  contestualmente,
all'ammissione alla  sperimentazione,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 14, comma 1, lettera a); 
    b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere b),
c)  e  d),   provvede   all'ammissione   alla   sperimentazione   del
richiedente. 
  2. In caso di esito  positivo  dell'istruttoria  delle  istanze  di
ammissione alla sperimentazione presentate per le  attivita'  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), da  operatori  del  settore
FinTech con sede legale in  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea,   l'ammissione   alla   sperimentazione   e'    condizionata
all'apertura di una sede secondaria o di un ufficio di rappresentanza
in Italia entro quarantacinque giorni dal  provvedimento  di  cui  al
comma 1, lettera b). 
  3. I provvedimenti previsti dal comma 1 indicano le modalita' e  la
durata della sperimentazione; le disposizioni e gli  orientamenti  di
vigilanza che possono essere disapplicati;  le  misure  che  dovranno
essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali;
le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali  con  riguardo
al contesto in cui la sperimentazione si svolge; le  informazioni  da
rendere  all'autorita'  di  vigilanza  durante  la   sperimentazione;
eventuali limitazioni all'attivita' e gli indicatori,  qualitativi  e
quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione. 
  4. Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  se
disposizioni normative prevedono che un'autorita' rilasci  un  parere
nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la medesima autorita'
fornisce eventuali indicazioni, tra quelle specificate  al  comma  3,
all'interno del parere, per i profili di propria competenza.  Per  le
attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'autorita' che
in base a disposizioni normative sarebbe tenuta  al  rilascio  di  un
parere nell'ambito del corrispondente procedimento di  autorizzazione
fornisce  all'autorita'  di  vigilanza  competente   a   pronunciarsi
sull'ammissione alla sperimentazione le  indicazioni  specificate  al
comma 3, per  i  profili  di  propria  competenza.  Tali  indicazioni
confluiscono in un allegato al provvedimento di cui al comma  1.  Per
le attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettere  c)  e  d),
ciascuna autorita' competente provvede all'adozione del provvedimento
di cui al comma 1 per i profili di  propria  competenza.  Nell'ambito
del provvedimento sono fornite le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. In  caso  di  esito  negativo  dell'istruttoria  l'autorita'  di
vigilanza competente non accoglie la richiesta di sperimentazione. 
  6. I  provvedimenti  previsti  dal  comma  1  sono  adottati  entro
sessanta giorni ovvero nel termine piu' lungo previsto ai sensi della
normativa  vigente  per  i  procedimenti  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  a).  Fatte  salve  le  ipotesi  di
sospensione, i termini decorrono: 
    a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine  per
la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione; 
    b)  in  assenza  di  finestre   temporali,   dal   giorno   della
presentazione della richiesta. 
  7. I provvedimenti di cui ai commi  1  e  5  sono  comunicati  alla
segreteria tecnica  del  Comitato  entro  cinque  giorni  dalla  loro
adozione.