Art. 13 Avvio della sperimentazione 1. In caso di esito positivo dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 12, ciascuna autorita' di vigilanza, per gli aspetti di propria competenza: a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' o all'iscrizione nei relativi albi, elenchi o registri, sulla base delle disposizioni di legge che le disciplinano e, contestualmente, all'ammissione alla sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a); b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), provvede all'ammissione alla sperimentazione del richiedente. 2. In caso di esito positivo dell'istruttoria delle istanze di ammissione alla sperimentazione presentate per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), da operatori del settore FinTech con sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione e' condizionata all'apertura di una sede secondaria o di un ufficio di rappresentanza in Italia entro quarantacinque giorni dal provvedimento di cui al comma 1, lettera b). 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 indicano le modalita' e la durata della sperimentazione; le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati; le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali; le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge; le informazioni da rendere all'autorita' di vigilanza durante la sperimentazione; eventuali limitazioni all'attivita' e gli indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione. 4. Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), se disposizioni normative prevedono che un'autorita' rilasci un parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la medesima autorita' fornisce eventuali indicazioni, tra quelle specificate al comma 3, all'interno del parere, per i profili di propria competenza. Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'autorita' che in base a disposizioni normative sarebbe tenuta al rilascio di un parere nell'ambito del corrispondente procedimento di autorizzazione fornisce all'autorita' di vigilanza competente a pronunciarsi sull'ammissione alla sperimentazione le indicazioni specificate al comma 3, per i profili di propria competenza. Tali indicazioni confluiscono in un allegato al provvedimento di cui al comma 1. Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), ciascuna autorita' competente provvede all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 per i profili di propria competenza. Nell'ambito del provvedimento sono fornite le indicazioni di cui al comma 3. 5. In caso di esito negativo dell'istruttoria l'autorita' di vigilanza competente non accoglie la richiesta di sperimentazione. 6. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati entro sessanta giorni ovvero nel termine piu' lungo previsto ai sensi della normativa vigente per i procedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). Fatte salve le ipotesi di sospensione, i termini decorrono: a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione; b) in assenza di finestre temporali, dal giorno della presentazione della richiesta. 7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 5 sono comunicati alla segreteria tecnica del Comitato entro cinque giorni dalla loro adozione.