Art. 15 
 
         Registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione 
 
  1. I soggetti ammessi alla  sperimentazione  sono  inseriti  in  un
apposito registro tenuto presso la segreteria  tecnica  del  Comitato
che ne cura l'aggiornamento. Tale registro  e'  pubblicato  sul  sito
internet del Comitato. 
  2. Ai fini dell'aggiornamento del registro di cui al  comma  1,  le
autorita' comunicano  tempestivamente  alla  segreteria  tecnica  del
Comitato i soggetti per i quali sia stata revocata l'ammissione  alla
sperimentazione, il  termine  della  fase  di  sperimentazione  e  la
concessione di un'eventuale proroga. 
  3.  L'autorita'  di  vigilanza  competente  da'  comunicazione   al
pubblico di aver ammesso il soggetto alla  sperimentazione  ai  sensi
del decreto-legge n. 34 del 2019. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, si veda nelle note alle premesse.