Art. 15 Registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione 1. I soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro tenuto presso la segreteria tecnica del Comitato che ne cura l'aggiornamento. Tale registro e' pubblicato sul sito internet del Comitato. 2. Ai fini dell'aggiornamento del registro di cui al comma 1, le autorita' comunicano tempestivamente alla segreteria tecnica del Comitato i soggetti per i quali sia stata revocata l'ammissione alla sperimentazione, il termine della fase di sperimentazione e la concessione di un'eventuale proroga. 3. L'autorita' di vigilanza competente da' comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019.
Note all'art. 15: - Per il testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda nelle note alle premesse.