Art. 4 
 
                        Riunioni del Comitato 
 
  1.  Alle   riunioni   del   Comitato   possono   partecipare   piu'
rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni che ne fanno  parte,
in relazione alle materie trattate. 
  2. Per l'approfondimento di specifiche tematiche di  interesse,  il
Comitato puo' invitare ad  intervenire,  a  singole  riunioni,  senza
diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni o  Autorita'
esperti del settore, nonche' associazioni di categoria, imprese, enti
e operatori del settore FinTech. 
  3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta ne  faccia  richiesta  uno
dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi. 
  4. La segreteria  tecnica  assicura  il  necessario  supporto  alle
attivita' e alle riunioni del Comitato. 
  5. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche  con  modalita'
da remoto.  Il  Presidente  del  Comitato  convoca  le  riunioni  del
Comitato per mezzo della segreteria tecnica, e ne determina  l'ordine
del  giorno.  La  segreteria   tecnica   trasmette   ai   membri   la
documentazione propedeutica alle riunioni. 
  6. Il Comitato e' validamente  costituito  con  la  presenza  della
maggioranza dei membri, come rappresentati in  seno  al  Comitato  ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, e delibera  con  il  voto  favorevole
della maggioranza dei presenti. 
  7. La segreteria tecnica redige e  trasmette  ai  membri  sintetici
verbali delle riunioni del Comitato.