Art. 5 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La sperimentazione puo' essere  richiesta  per  un'attivita'  di
innovazione tecnologica che incide sul settore bancario,  finanziario
o assicurativo e che, alternativamente: 
    a) e' soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione  in  un  albo,
elenco o registro da parte di almeno una delle autorita' di vigilanza
di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b); 
    b)  pur  essendo  in  astratto  soggetta  ad   autorizzazione   o
iscrizione  in  un  albo,  elenco  o  registro  da  parte  di  almeno
un'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
rientra in un caso di esclusione previsto dalla legge,  ivi  comprese
le ipotesi in  cui  l'attivita'  non  e'  svolta  nei  confronti  del
pubblico o e' svolta nei confronti di  un  pubblico  circoscritto  ai
sensi di legge; 
    c) consiste in un  servizio  o  in  un'attivita'  che  incide  su
profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario
o assicurativo da prestare  in  favore  di  un  soggetto  vigilato  o
regolamentato da almeno un'autorita' di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), avente in Italia la propria sede legale o una
succursale, ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in  un
altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime
di libera prestazione di servizi; 
    d) viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno
una delle autorita' di vigilanza di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), avente in Italia la propria sede legale o una succursale,
ovvero da un soggetto avente sede legale in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea  e  operante  in  Italia  in  regime  di  libera
prestazione di servizi. 
  2. Gli operatori del  settore  FinTech  che  svolgono  o  intendono
svolgere le  attivita'  che,  pur  incidendo  sul  settore  bancario,
finanziario o assicurativo non ricadono nelle fattispecie di  cui  al
comma 1  possono  accedere  a  interlocuzioni  con  le  autorita'  di
vigilanza, secondo le modalita' previste dall'articolo 8, commi  2  e
3.