Art. 8 
 
                              Portavoce 
 
  1.  Il  Ministro  puo'  nominare  un   portavoce,   anche   esterno
all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della  legge  7  giugno
2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio  degli
Uffici di diretta collaborazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7  giugno
          2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
          2000, n. 136: 
              «Art.  7  (Portavoce).  -  1.   L'organo   di   vertice
          dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da  un
          portavoce, anche esterno all'amministrazione,  con  compiti
          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
          politico-istituzionale con gli organi di  informazione.  Il
          portavoce, incaricato dal medesimo organo,  non  puo',  per
          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
          nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della  stampa
          e delle relazioni pubbliche. 
              2.  Al   portavoce   e'   attribuita   una   indennita'
          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
          disponibili appositamente iscritte in bilancio da  ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.».