Art. 12 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Il  sistema  informatico  di  cui  al  presente  regolamento  e'
realizzato dall'Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla
data  di  cui  al  periodo  precedente  sono  adottate  le   previste
specifiche tecniche. 
  2. La data di attivazione del Registro pegni e' resa nota  mediante
pubblicazione di apposito comunicato sul sito  internet  dell'Agenzia
delle entrate. 
  3. A partire dal giorno successivo a quello  di  pubblicazione  del
comunicato di cui al comma 2, possono essere presentate le formalita'
di cui al presente regolamento.