Art. 15 
 
                      Modifiche all'articolo 18 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 18 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, al comma 1, la parola  «art.»  e'  sostituita
dalla seguente: «articolo». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo  dell'articolo  18  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 18 (Domanda di rinnovazione del marchio). -  1.
          La domanda  di  rinnovazione  del  marchio  d'impresa  deve
          contenere, oltre a quanto previsto  dall'articolo  159  del
          Codice,  i  dati  del  marchio  da  rinnovare.  La  domanda
          contiene  il  numero  e  la  data  della  registrazione  da
          rinnovare, nonche' il numero e la data del primo  deposito.
          Nella domanda  si  deve  indicare  se  la  rinnovazione  e'
          richiesta soltanto per una parte  dei  prodotti  e  servizi
          protetti dalla precedente registrazione. 
                2. Per  i  marchi  internazionali  registrati  presso
          l'Organizzazione Mondiale della  Proprieta'  Intellettuale,
          ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione
          internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a  tale
          Accordo, la rinnovazione ha  luogo  mediante  il  pagamento
          delle tasse prescritte  dalla  Regola  30  e  seguente  del
          Regolamento  Comune  all'Accordo  e   al   Protocollo,   da
          effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei
          mesi  precedenti  la  scadenza,  ovvero  entro   sei   mesi
          successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa
          nazionale prevista. Di tale  pagamento  e  degli  eventuali
          ulteriori  adempimenti  prescritti  dall'articolo  159  del
          Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti
          e Marchi.».