Art. 17 Inserimento dell'articolo 24-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. Dopo l'articolo 24 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Istanza di limitazione). - 1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullita' parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice. 2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice.».