Art. 27 
 
                      Modifiche all'articolo 38 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 38 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, la parola «art.»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«articolo»; 
    b) il comma 5 e' abrogato; 
    c) al comma 6, le parole «3,4 e 5» sono sostituite dalle seguenti
«3 e 4» e le parole «227, comma 2, del Codice» sono sostituite  dalle
seguenti: «227, comma 4, del Codice»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7.  La  presentazione   della   domanda   di   rinnovo   della
registrazione di  marchio  e'  effettuata  entro  i  termini  di  cui
all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi  successivi  di
cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalita'
di cui all'articolo 159 del Codice.»; 
    e) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. L'integrazione o la regolarizzazione anche  tardiva  di
cui all'articolo 230, comma  1,  del  Codice,  si  applica  anche  al
mancato pagamento da parte di universita', amministrazioni  pubbliche
aventi fra  i  loro  scopi  istituzionali  finalita'  di  ricerca,  e
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari  e
forestali, della tassa  di  domanda  di  brevetto  per  invenzione  o
modello di utilita' quando risulti che, a causa della  contitolarita'
con  altro  richiedente,  non  e'  applicabile  l'esenzione  di   cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  e
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Il testo  dell'articolo  38  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 38 (Tasse e diritti di mantenimento). -  1.  Il
          pagamento  e'  annuale  per  i  brevetti   d'invenzione   e
          quinquennale per i modelli di utilita' e disegni e modelli.
          La tassa o il diritto di mantenimento  in  vita  e'  dovuto
          entro il mese corrispondente  a  quello  in  cui  e'  stata
          depositata    la    domanda.    Possono    essere    pagate
          anticipatamente piu' annualita'  se  riferite  allo  stesso
          brevetto. 
                2.  Le  tasse  per  il  mantenimento  in  vita  delle
          privative per varieta' vegetali sono dovute, per la  durata
          della privativa di  cui  all'articolo  109,  comma  1,  del
          Codice,  a  partire  dalla  concessione   della   privativa
          medesima.  Il   pagamento   e'   annuale   ed   e'   dovuto
          anticipatamente entro il mese corrispondente  a  quello  in
          cui la domanda e' stata concessa. 
                3. La proroga della durata del disegno o modello,  di
          cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento
          del diritto prescritto. Nel caso in  cui,  al  momento  del
          pagamento del diritto di  mantenimento  per  un  disegno  o
          modello  multiplo,  il   titolare   abbia   dichiarato   di
          rinunciare a tutti i  disegni  salvo  uno,  il  diritto  di
          mantenimento dovuto sara' quello previsto per i  disegni  o
          modelli singoli. 
                4.   Alla   concessione   del   brevetto   o    della
          registrazione, le tasse o i diritti  eventualmente  scaduti
          sono pagabili entro quattro mesi dalla  fine  del  mese  di
          rilascio dell'attestato di concessione o di  registrazione.
          Uguale termine si applica  per  il  pagamento  della  prima
          annualita'  delle  tasse  relative  alle   nuove   varieta'
          vegetali. 
                5. (Abrogato). 
                6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2,  3  e  4
          per  il  pagamento  delle  tasse  ovvero  dei  diritti   di
          mantenimento, il pagamento e'  ammesso  entro  i  sei  mesi
          successivi ai sensi del decreto di  cui  all'articolo  227,
          comma 4, del Codice. 
                7. La presentazione della domanda  di  rinnovo  della
          registrazione di marchio e' effettuata entro i  termini  di
          cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei  sei  mesi
          successivi di cui allo stesso articolo 227,  comma  4,  del
          Codice, e con le modalita'  di  cui  all'articolo  159  del
          Codice. 
                7-bis. L'integrazione  o  la  regolarizzazione  anche
          tardiva di cui all'articolo 230, comma 1,  del  Codice,  si
          applica anche al mancato pagamento da parte di universita',
          amministrazioni  pubbliche  aventi   fra   i   loro   scopi
          istituzionali finalita' di ricerca, e amministrazioni della
          difesa e delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello
          di   utilita'   quando   risulti   che,   a   causa   della
          contitolarita' con altro richiedente,  non  e'  applicabile
          l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto 2 aprile 2007
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81. 
                8. L'istanza di continuazione della procedura di  cui
          all'articolo 192 del Codice deve  essere  accompagnata  dal
          pagamento del diritto previsto.».