Art. 31 
 
                      Modifiche all'articolo 42 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 42 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di  cui
e' stata fatta riserva non  sono  depositati,  l'Ufficio  procede  ai
sensi dell'articolo 173,  comma  7,  del  Codice,  se  si  tratta  di
documenti per  i  quali  era  prescritto  un  termine  perentorio  di
presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo  precedente,
l'Ufficio  comunica  la  mancanza  dei   documenti   al   richiedente
assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Il testo  dell'articolo  42  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 42 (Riserva di deposito). - 1. I documenti,  di
          cui e' fatta riserva all'atto del  deposito  devono  essere
          depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma
          1 del Codice entro il termine di due mesi  dalla  data  del
          deposito stesso. 
                2. Fino alla presentazione della  lettera  d'incarico
          la copia autentica e'  rilasciata  solo  su  richiesta  del
          titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice. 
                2-bis. Se entro il  termine  di  cui  al  comma  1  i
          documenti  di  cui  e'  stata  fatta   riserva   non   sono
          depositati, l'Ufficio procede l'articolo 173, comma 7,  del
          Codice,  se  si  tratta  di  documenti  per  i  quali   era
          prescritto un termine perentorio di  presentazione.  Al  di
          fuori dei casi previsti dal periodo  precedente,  l'Ufficio
          comunica  la  mancanza   dei   documenti   al   richiedente
          assegnando  un  termine,  non  prorogabile,  per  il   loro
          deposito.».