Art. 43 Modifiche all'articolo 62 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 62 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.»; b) al comma 2, le parole «l'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi»; c) al comma 3, la parola «minore» e' sostituita dalle seguenti: «piu' giovane»; d) al comma 6, le parole «dell'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «della Divisione competente dell'Ufficio».
Note all'art. 43: - Il testo dell'articolo 62 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 62 (Nomina degli esaminatori). - 1. L'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso e' considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame e' superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova. Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione. 2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. A parita' di punteggio, costituisce titolo di precedenza la piu' giovane eta'. 4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilita' di idonei ai corsi precedenti. 5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilita' previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi e' conflitto d'interesse, anche indiretto. 6. Il decreto di nomina degli esaminatori e' rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile della Divisione competente dell'Ufficio.».