Art. 8 
 
                      Modifiche all'articolo 9 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 9 del regolamento di attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale, al  comma  1,  le  parole  «in  Italia»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il  testo  dell'articolo  9  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 9 (Trasformazione del brevetto europeo).  -  1.
          L'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta
          di trasformazione di cui all'articolo 58 del Codice, invita
          l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due
          mesi, a  pagare  i  diritti  previsti  per  la  domanda  di
          brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l'esame
          secondo la procedura  nazionale  nonche'  a  produrre,  ove
          manchi, la lettera d'incarico se vi sia  mandatario  ovvero
          la dichiarazione di elezione di domicilio e  traduzione  in
          lingua italiana  del  testo  originario  della  domanda  di
          brevetto europeo nonche', eventualmente, una traduzione del
          testo della  stessa  domanda  modificata  nel  corso  della
          procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti. 
                2.   Qualora,   entro   il   termine   assegnato    o
          eventualmente  prorogato,  non  siano  state  completamente
          soddisfatte le condizioni previste al  comma  1,  l'Ufficio
          respinge la domanda. I diritti  eventualmente  pagati  sono
          rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla  domanda
          di brevetto. 
                3.  Alla   domanda   di   brevetto   derivata   dalla
          trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto  dal
          comma 1 dell'articolo 137 della  Convenzione  sul  brevetto
          europeo, le  disposizioni  in  vigore  per  le  domande  di
          brevetto italiano.».