Art. 9 Modifiche all'articolo 10 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 10 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.» sono sostituite dalle seguenti: «ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarita'. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.».
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 10 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10 (Registro italiano dei brevetti europei). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali e' stata richiesta la convalida ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarita'. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio. 2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.».