Art. 10 
 
     Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti 
 
  1. Su  richiesta  dell'imprenditore  il  tribunale,  verificata  la
funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale  e  alla
migliore soddisfazione dei creditori, puo': 
    a)   autorizzare   l'imprenditore   a   contrarre   finanziamenti
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267; 
    b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai  soci
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267; 
    c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un  gruppo  di
cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai  sensi
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    d) autorizzare l'imprenditore a  trasferire  in  qualunque  forma
l'azienda  o  uno  o  piu'  suoi  rami  senza  gli  effetti  di   cui
all'articolo 2560, secondo comma,  del  codice  civile;  resta  fermo
l'articolo 2112 del codice civile. 
  2. L'esperto puo' invitare le parti a rideterminare, secondo  buona
fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica
ovvero  ad  esecuzione  differita  se  la  prestazione  e'   divenuta
eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da  SARS-CoV-2.  In
mancanza di accordo,  su  domanda  dell'imprenditore,  il  tribunale,
acquisito  il  parere  dell'esperto  e  tenuto  conto  delle  ragioni
dell'altro contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni del
contratto, per il  periodo  strettamente  necessario  e  come  misura
indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la
domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le  prestazioni  anche
stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui
al presente comma  non  si  applicano  alle  prestazioni  oggetto  di
contratti di lavoro dipendente. 
  3. I procedimenti di cui ai commi 1 e  2  si  svolgono  innanzi  al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate  e  assunte  le
informazioni  necessarie,  provvedendo,   ove   occorre,   ai   sensi
dell'articolo  68  del  codice  di  procedura   civile,   decide   in
composizione monocratica. Si applicano, in  quanto  compatibili,  gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si
propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che
ha pronunciato il provvedimento.