Art. 11 
 
                    Conclusione delle trattative 
 
  1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento  della
situazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  le  parti  possono,
alternativamente: 
    a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori, che produce
gli  effetti  di  cui  all'articolo  14  se,  secondo  la   relazione
dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, e' idoneo ad  assicurare
la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni; 
    b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo
182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    c) concludere  un  accordo  sottoscritto  dall'imprenditore,  dai
creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui  all'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza
necessita' dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo
comma, lettera d). 
  2.  L'imprenditore  puo',  all'esito  delle  trattative,  domandare
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai  sensi
degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n.
267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo
comma, lettera c), e' ridotta al 60 per cento  se  il  raggiungimento
dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto. 
  3. L'imprenditore puo', in alternativa: 
    a)  predisporre  il  piano  attestato  di  risanamento   di   cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio  decreto  n.  267
del 1942; 
    b)  proporre  la  domanda  di  concordato  semplificato  per   la
liquidazione del patrimonio  di  cui  all'articolo  18  del  presente
decreto; 
    c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto
n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.