Art. 12 
 
                     Conservazione degli effetti 
 
  1. Gli atti autorizzati dal tribunale  ai  sensi  dell'articolo  10
conservano  i  propri  effetti  se  successivamente  intervengono  un
accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  omologato,  un  concordato
preventivo  omologato,  il   fallimento,   la   liquidazione   coatta
amministrativa,  l'amministrazione  straordinaria  o  il   concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio di  cui  all'articolo
18. 
  2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli  atti,  i
pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo
successivo alla accettazione  dell'incarico  da  parte  dell'esperto,
purche' coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le
prospettive di risanamento esistenti al momento  in  cui  sono  stati
compiuti. 
  3.  Gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  e  i   pagamenti
effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico  da
parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli
articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in  relazione
ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle
imprese ai sensi dell'articolo 9, comma  4,  o  se  il  tribunale  ha
rigettato  la  richiesta  di  autorizzazione  presentata   ai   sensi
dell'articolo 10. 
  4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e  3  resta  ferma  la
responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del
regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai  pagamenti  e  alle
operazioni  compiuti  nel  periodo   successivo   alla   accettazione
dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle
trattative e nella prospettiva di risanamento  dell'impresa  valutata
dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonche' ai  pagamenti
e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.