Art. 13 
 
      Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese 
 
  1. Ai fini del presente articolo,  costituisce  gruppo  di  imprese
l'insieme delle societa', delle imprese  e  degli  enti,  esclusi  lo
Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli  articoli  2497  e
2545-septies del codice civile, esercitano  o  sono  sottoposti  alla
direzione e coordinamento di una  societa',  di  un  ente  o  di  una
persona fisica. A tal fine si presume,  salvo  prova  contraria,  che
l'attivita' di direzione e coordinamento delle  societa'  del  gruppo
sia esercitata: 
    a) dalla societa'  o  ente  tenuto  al  consolidamento  dei  loro
bilanci; 
    b) dalla  societa'  o  ente  che  le  controlla,  direttamente  o
indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto. 
  2.  Piu'  imprese  che  si  trovano   nelle   condizioni   indicate
nell'articolo 2, comma 1,  appartenenti  al  medesimo  gruppo  e  che
hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio  dello  Stato  possono
chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di  cui
all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le  modalita'  di  cui
all'articolo 3. 
  3. L'istanza e' presentata alla  camera  di  commercio,  industria,
agricoltura e artigianato ove e' iscritta la societa' o  l'ente,  con
sede nel territorio  dello  Stato,  che,  in  base  alla  pubblicita'
prevista  dall'articolo  2497-bis   del   codice   civile,   esercita
l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento  oppure,  in   mancanza,
l'impresa con  sede  nel  territorio  dello  Stato  che  presenta  la
maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D  del  passivo
nello stato  patrimoniale  prevista  dall'articolo  2424  del  codice
civile in  base  all'ultimo  bilancio  approvato  ed  inserito  nella
piattaforma telematica ai sensi del comma 4. 
  4. L'imprenditore inserisce nella  piattaforma  telematica  di  cui
all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata  nell'articolo  5,
comma 3,  una  relazione  contenente  informazioni  analitiche  sulla
struttura del gruppo e  sui  vincoli  partecipativi  o  contrattuali,
l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese
in cui e' stata effettuata  la  pubblicita'  ai  sensi  dell'articolo
2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di  gruppo,  ove
redatto. 
  5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono
adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla societa' o all'ente che,
in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis  del  codice
civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure,  in
mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione  debitoria
come definita nel comma 3. 
  6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2,  in
modo unitario per tutte le imprese che  hanno  presentato  l'istanza,
salvo che lo svolgimento congiunto non renda  eccessivamente  gravose
le trattative. In  tal  caso  puo'  decidere  che  le  trattative  si
svolgano per singole imprese. 
  7. Le imprese partecipanti al  gruppo  che  non  si  trovano  nelle
condizioni indicate nell'articolo  2,  comma  1,  possono,  anche  su
invito dell'esperto, partecipare alle trattative. 
  8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo  presentano
piu' istanze ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  e  gli  esperti
nominati, sentiti i richiedenti e  i  creditori,  propongono  che  la
composizione negoziata si svolga in modo  unitario  oppure  per  piu'
imprese  appositamente  individuate,  la  composizione  prosegue  con
l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto
di designazione, la composizione prosegue con  l'esperto  nominato  a
seguito della prima istanza presentata. 
  9. I finanziamenti  eseguiti  in  favore  di  societa'  controllate
oppure sottoposte a comune controllo,  in  qualsiasi  forma  pattuiti
dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo  2,  comma  1,
sono  esclusi  dalla  postergazione  di  cui  agli  articoli  2467  e
2497-quinquies del codice civile,  sempre  che  l'imprenditore  abbia
informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo  9,  comma
2, e che  l'esperto,  dopo  avere  segnalato  che  l'operazione  puo'
arrecare pregiudizio ai creditori,  non  abbia  iscritto  il  proprio
dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4. 
  10. Al termine delle trattative,  le  imprese  del  gruppo  possono
stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11,
comma  1,  ovvero  accedere  separatamente  alle  soluzioni  di   cui
all'articolo 11.