Art. 14 
 
                           Misure premiali 
 
  1. Dall'accettazione dell'incarico da  parte  dell'esperto  e  sino
alla conclusione delle composizioni negoziate previste  dall'articolo
11, commi 1 e 2, gli interessi  che  maturano  sui  debiti  tributari
dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale. 
  2. Le sanzioni tributarie per le quali e'  prevista  l'applicazione
in misura ridotta in caso di pagamento entro un  determinato  termine
dalla comunicazione dell'ufficio che le  irroga,  sono  ridotte  alla
misura  minima  se  il  termine  per  il  pagamento  scade  dopo   la
presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1. 
  3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del
deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della
composizione  negoziata  sono  ridotti  della  meta'  nelle   ipotesi
previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 
  4.  In  caso  di  pubblicazione  nel  registro  delle  imprese  del
contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle  entrate
concede all'imprenditore che lo richiede,  con  istanza  sottoscritta
anche dall'esperto, un piano di rateazione  fino  ad  un  massimo  di
settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di
imposte sul reddito, ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di
sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta  regionale
sulle attivita' produttive non ancora iscritte a  ruolo,  e  relativi
accessori. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. La  sottoscrizione  dell'esperto  costituisce
prova  dell'esistenza  della  temporanea  situazione   di   obiettiva
difficolta'.  L'imprenditore  decade  automaticamente  dal  beneficio
della rateazione anche in caso di successivo deposito di  ricorso  ai
sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in
caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato  di
insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla
sua scadenza. 
  5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del  contratto  e
dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1,  lettere  a)  e  c),  o
degli accordi di cui all'articolo  11,  comma  2,  si  applicano  gli
articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6.  Nel  caso  di  successiva  dichiarazione  di  fallimento  o  di
accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e  le  sanzioni
sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.