Art. 15 
 
                Segnalazione dell'organo di controllo 
 
  1.  L'organo  di  controllo  societario  segnala,   per   iscritto,
all'organo amministrativo  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  2,  comma  1.  La
segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi  che  assicurano  la
prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un  congruo
termine, non superiore a  trenta  giorni,  entro  il  quale  l'organo
amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In
pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui
all'articolo 2403 del codice civile. 
  2. La tempestiva segnalazione all'organo  amministrativo  ai  sensi
del comma 1 e  la  vigilanza  sull'andamento  delle  trattative  sono
valutate   ai   fini   dell'esonero   o    dell'attenuazione    della
responsabilita' prevista dall'articolo 2407 del codice civile.