Art. 16 
 
                        Compenso dell'esperto 
 
  1.  Il  compenso  dell'esperto  e'   determinato   in   percentuale
sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i  seguenti
scaglioni: 
    a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%; 
    b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%; 
    c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%; 
    d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%; 
    e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%; 
    f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%; 
    g) da euro 400.000.000,01 e  fino  a  euro  1.300.000.000,00,  lo
0,008%; 
    h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%. 
  2. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore
a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. 
  3. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti  di
cui al comma 2, come di seguito indicato: 
    a) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative e' compreso tra 21 e 50, il  compenso  e'
aumentato del 25%; 
    b) se il numero  dei  creditori  e  delle  parti  interessate  e'
superiore a 50, il compenso e' aumentato del 35%; 
    c) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative non e' superiore  a  5,  il  compenso  e'
ridotto del 40%; 
    d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione
di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato  del
10%. 
  4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono  considerati
nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini  del
riconoscimento degli aumenti di cui al comma  3,  lettere  a)  e  b),
tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per  ogni  ora
di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4,
comma 8. 
  5. Il compenso e' aumentato del 100% in tutti i casi in cui,  anche
successivamente  alla  redazione  della  relazione  finale   di   cui
all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o
gli accordi di cui all'articolo 11, comma  1,  o  e'  predisposto  un
piano attestato di risanamento  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,
lettera a). 
  6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma
1, lettera c),  gli  spetta  un  ulteriore  incremento  del  10%  sul
compenso determinato ai sensi del comma 5. 
  7. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  il  compenso  e'
liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore  non  compare  davanti
all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo  il
primo incontro. 
  8. Le percentuali di cui al comma  1  sono  calcolate  sulla  media
dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle
ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attivita' e'  iniziata  da
meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci o,  in  mancanza,
sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio. 
  9. All'esperto e' dovuto il rimborso  delle  spese  necessarie  per
l'adempimento    dell'incarico,    purche'     accompagnate     dalla
corrispondente  documentazione.  Non  sono  rimborsati  gli   esborsi
sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e'
avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 
  10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso  e'  liquidato
dalla commissione di cui all'articolo 3, comma  6,  ed  e'  a  carico
dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta  idonea
a norma del n. 1 dell'articolo 633 del  codice  di  procedura  civile
nonche' titolo per la concessione  della  provvisoria  esecuzione  ai
sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. 
  11.  Il   compenso   dell'esperto   e'   prededucibile   ai   sensi
dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. 
  12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su
richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto
in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso  finale,
tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.