Art. 17 
 
                        Imprese sotto soglia 
 
  1.   L'imprenditore   commerciale   e   agricolo    che    possiede
congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni  di
squilibrio  patrimoniale  o  economico-finanziario  che  ne   rendono
probabile  la  crisi  o  l'insolvenza,  puo'   chiedere   la   nomina
dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile
il risanamento dell'impresa. 
  2.  L'istanza  e'  presentata,  unitamente  ai  documenti  di   cui
all'articolo 5, comma 3, lettere d), e), f), g) e  h),  del  presente
decreto, all'organismo di  composizione  della  crisi  oppure,  nelle
forme previste dal  medesimo  articolo  5,  comma  1,  al  segretario
generale  della  camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale
dell'impresa. All'esperto e' affidato il compito di cui  all'articolo
2, comma 2, del presente decreto. 
  3. L'esperto  procede  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  del
presente  decreto  e,   dopo   aver   accettato   l'incarico,   sente
l'imprenditore  e  acquisisce  i  bilanci  dell'ultimo  triennio,  se
disponibili, le dichiarazioni fiscali e la  documentazione  contabile
ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una  relazione
aggiornata sulla  situazione  patrimoniale  ed  economico-finanziaria
dell'imprenditore nonche' un elenco aggiornato dei  creditori  e  dei
relativi diritti. 
  4. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento  della
situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: 
    a) concludere un contratto privo di  effetti  nei  confronti  dei
terzi idoneo ad assicurare la continuita'  aziendale  oppure  con  il
contenuto dell'articolo 182-octies del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267; 
    b) concludere  un  accordo  sottoscritto  dall'imprenditore,  dai
creditori e dall'esperto, senza necessita' di attestazione, idoneo  a
produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   senza   necessita'
dell'attestazione prevista dal medesimo  articolo  67,  terzo  comma,
lettera d); 
    c) proporre l'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui
all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3; 
    d) chiedere la  liquidazione  dei  beni  ai  sensi  dell'articolo
14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3; 
    e)  proporre  la  domanda  di  concordato  semplificato  per   la
liquidazione del patrimonio  di  cui  all'articolo  18  del  presente
decreto. 
  5. L'esito della  negoziazione  viene  comunicato  dall'esperto  al
tribunale che dichiara cessati gli  effetti  delle  eventuali  misure
protettive e cautelari concesse. 
  6. Se all'esito  delle  trattative  non  e'  possibile  raggiungere
l'accordo,  l'esperto,  su  richiesta  dell'imprenditore,  svolge   i
compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012,  n.
3. 
  7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16. 
  8.  Il  compenso  dell'esperto  e'   liquidato   dal   responsabile
dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario  generale
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  che
lo ha nominato.