Art. 18 
 
     Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio 
 
  1.  Quando  l'esperto  nella  relazione  finale  dichiara  che   le
trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni  di  cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, non  sono  praticabili,  l'imprenditore
puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di
cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per  cessione
dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti  indicati
nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d),  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con  ricorso
presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale.  Il  ricorso  e'  comunicato  al  pubblico  ministero   e
pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese  entro
il giorno successivo al deposito in  cancelleria.  Dalla  data  della
pubblicazione del ricorso  si  producono  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  3. Il tribunale, valutata la ritualita' della  proposta,  acquisiti
la relazione finale di cui al comma 1 e il  parere  dell'esperto  con
specifico riferimento ai presumibili risultati della  liquidazione  e
alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68
del  codice  di   procedura   civile.   L'ausiliario   fa   pervenire
l'accettazione dell'incarico entro tre  giorni  dalla  comunicazione.
All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli  35,
comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2  del
predetto decreto. 
  4. Con il medesimo decreto il tribunale  ordina  che  la  proposta,
unitamente  al  parere  dell'ausiliario  e  alla   relazione   finale
dell'esperto, venga comunicata  a  cura  del  debitore  ai  creditori
risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma  3,
lettera c), ove possibile  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,
specificando  dove  possono  essere  reperiti  i  dati  per  la   sua
valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione.  Tra  il
giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di
omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I  creditori
e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione
costituendosi  nel  termine  perentorio   di   dieci   giorni   prima
dell'udienza fissata. 
  5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio,  omologa  il  concordato  quando,  verificata  la
regolarita'  del  contraddittorio  e  del  procedimento,  nonche'  il
rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilita'  del
piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca  pregiudizio
ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare
e comunque assicura un'utilita' a ciascun creditore. 
  6. Il  tribunale  provvede  con  decreto  motivato,  immediatamente
esecutivo,  assunti  i  mezzi  istruttori  richiesti  dalle  parti  o
disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma  dell'articolo  17
del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e'  comunicato  dalla
cancelleria alle parti che, nei  successivi  trenta  giorni,  possono
proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  7. Il decreto della corte d'appello e' ricorribile  per  cassazione
entro trenta giorni dalla comunicazione. 
  8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sostituita la  figura  del  commissario  giudiziale  con  quella
dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173,  primo  comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di  cui  al  comma  4
equivale all'ammissione al concordato.