Art. 19 
 
            Disciplina della liquidazione del patrimonio 
 
  1.  Il  tribunale  nomina,  con  il  decreto  di  omologazione,  un
liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende
un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad  oggetto  il
trasferimento  in  suo   favore,   anche   prima   dell'omologazione,
dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici  beni,  il
liquidatore giudiziale, verificata l'assenza  di  soluzioni  migliori
sul mercato, da' esecuzione all'offerta e alla vendita  si  applicano
gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile. 
  3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui  al
comma 2 debba essere accettata prima della omologazione,  all'offerta
da'  esecuzione  l'ausiliario,  verificata  l'assenza  di   soluzioni
migliori sul mercato, con le modalita' di  cui  al  comma  2,  previa
autorizzazione del tribunale.