Art. 20 
 
      Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le  parole
«Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in  mancanza  di
voto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  tribunale  omologa  il
concordato preventivo anche in mancanza di adesione»; 
    b) all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale
adesione deve intervenire entro novanta  giorni  dal  deposito  della
proposta di soddisfacimento.»; 
    c)  all'articolo  182-bis,  l'ottavo  comma  e'  sostituito   dal
seguente: 
      «Se prima dell'omologazione intervengono modifiche  sostanziali
del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui al  primo  comma  e  il
debitore chiede  il  rinnovo  delle  manifestazioni  di  consenso  ai
creditori parti degli accordi. L'attestazione deve  essere  rinnovata
anche in caso di modifiche sostanziali degli  accordi.  Qualora  dopo
l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano,
l'imprenditore  vi  apporta  le  modifiche   idonee   ad   assicurare
l'esecuzione degli accordi, richiedendo  al  professionista  indicato
all'articolo   67,   terzo   comma,    lettera    d)    il    rinnovo
dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e  l'attestazione
sono pubblicati nel registro delle imprese e della  pubblicazione  e'
dato avviso ai creditori a mezzo  di  lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata.  Entro  trenta   giorni   dalla   ricezione
dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale,  nelle  forme
di cui al quarto comma.»; 
    d) all'articolo 182-quinquies: 
      1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Il tribunale puo' autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute
per le mensilita' antecedenti al deposito del ricorso  ai  lavoratori
addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione."; 
      2) dopo il quinto comma e' inserito  il  seguente:  "Quando  e'
prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina  di
cui al quinto comma si applica, in deroga al  disposto  dell'articolo
55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a
scadere del contratto di mutuo con garanzia reale  gravante  su  beni
strumentali all'esercizio dell'impresa, se  il  debitore,  alla  data
della presentazione della domanda di  ammissione  al  concordato,  ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo  autorizza  al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a  tale  data.
Il professionista in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  67,
terzo comma, lettera d),  attesta  anche  che  il  credito  garantito
potrebbe essere  soddisfatto  integralmente  con  il  ricavato  della
liquidazione del bene  effettuata  a  valore  di  mercato  e  che  il
rimborso delle  rate  a  scadere  non  lede  i  diritti  degli  altri
creditori."; 
    e) l'articolo 182-septies e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  182-septies  (Accordi  di  ristrutturazione   ad   efficacia
estesa). - La disciplina di cui all'articolo 182-bis si  applica,  in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al  caso  in  cui
gli effetti  dell'accordo  vengano  estesi  anche  ai  creditori  non
aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto
conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici. 
  Ai fini di cui al primo comma occorre che: 
    a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria  siano  stati
informati  dell'avvio  delle  trattative,  siano   stati   messi   in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto  complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica  e
finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti; 
    b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attivita' d'impresa  in
via diretta o indiretta; 
    c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti  alla  categoria
rappresentino il  settantacinque  per  cento  di  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando  che  un  creditore  puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; 
    d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui  vengono
estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base
all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle  alternative
concretamente praticabili; 
    e)  il  debitore  abbia  notificato  l'accordo,  la  domanda   di
omologazione e i documenti allegati ai creditori  nei  confronti  dei
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. 
  Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai  quali  il
debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine  per
proporre opposizione decorre dalla data  della  notifica  di  cui  al
secondo comma. 
  In nessun caso, per effetto dell'accordo  di  ristrutturazione,  ai
creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono  essere  imposti
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,  il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione  di  nuovi  finanziamenti.  Non  e'  considerata   nuova
prestazione la prosecuzione della concessione del godimento  di  beni
oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 
  Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari  finanziari
in misura non inferiore alla  meta'  dell'indebitamento  complessivo,
l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o  piu'
categorie tra tali  tipologie  di  creditori  che  abbiano  fra  loro
posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal  caso  il
debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, puo'  chiedere,
anche se non  ricorre  la  condizione  prevista  dal  secondo  comma,
lettera b), che gli effetti  dell'accordo  vengano  estesi  anche  ai
creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.  Restano
fermi i diritti  dei  creditori  diversi  da  banche  e  intermediari
finanziari.»; 
    f) dopo l'articolo 182-septies sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 182-octies (Convenzione di moratoria). -  La  convenzione  di
moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non  commerciale,  e  i
suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti
della crisi e avente ad  oggetto  la  dilazione  delle  scadenze  dei
crediti,  la  rinuncia  agli  atti  o  la  sospensione  delle  azioni
esecutive e  conservative  e  ogni  altra  misura  che  non  comporti
rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411  del  codice
civile, e' efficace anche nei confronti dei  creditori  non  aderenti
che appartengano alla medesima categoria. 
  Ai fini di cui al primo comma occorre che: 
    a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria  siano  stati
informati  dell'avvio  delle  trattative  o  siano  stati  messi   in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto  complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica  e
finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti; 
    b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti  alla  categoria
rappresentino il  settantacinque  per  cento  di  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando  che  un  creditore  puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; 
    c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono
estesi  gli  effetti  della  convenzione,  subiscano  un  pregiudizio
proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione  della  crisi  o
dell'insolvenza in concreto perseguite; 
    d)  un  professionista  in  possesso   dei   requisiti   di   cui
all'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  abbia  attestato   la
veridicita' dei  dati  aziendali,  l'idoneita'  della  convenzione  a
disciplinare  provvisoriamente  gli  effetti  della   crisi,   e   la
ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c). 
  In nessun caso, per effetto della convenzione, ai  creditori  della
medesima categoria non aderenti possono essere  imposti  l'esecuzione
di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il  mantenimento
della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione
di nuovi finanziamenti.  Non  e'  considerata  nuova  prestazione  la
prosecuzione della concessione  del  godimento  di  beni  oggetto  di
contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 
  La  convenzione  va  comunicata,   insieme   alla   relazione   del
professionista indicato al secondo comma ai  creditori  non  aderenti
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o  presso  il
domicilio digitale. 
  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  puo'  essere  proposta
opposizione  avanti  al  tribunale.   Il   tribunale   decide   sulle
opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine
di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del  tribunale  e'
reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183. 
  Art. 182-novies  (Accordi  di  ristrutturazione  agevolati).  -  La
percentuale di cui all'articolo  182-bis,  primo  comma,  e'  ridotta
della meta' quando il debitore: 
    a) abbia rinunciato alla moratoria di cui  all'articolo  182-bis,
primo comma, lettere a) e b); 
    b) non abbia presentato il ricorso  previsto  dall'articolo  161,
sesto  comma,  e  non  abbia  richiesto   la   sospensione   prevista
dall'articolo 182-bis, sesto comma. 
  Art. 182-decies (Coobbligati e soci illimitatamente  responsabili).
- Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione  si
applica l'articolo 1239 del codice civile. 
  Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa  ai  creditori
non aderenti, costoro conservano impregiudicati i  diritti  contro  i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in  via  di
regresso. 
  Salvo  patto  contrario,  gli  accordi  di  ristrutturazione  della
societa' hanno  efficacia  nei  confronti  dei  soci  illimitatamente
responsabili, i quali,  se  hanno  prestato  garanzia,  continuano  a
rispondere per tale diverso titolo, salvo che  non  sia  diversamente
previsto.»; 
    g) all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), le parole «un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; 
    h) all'articolo 236, il terzo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Nel caso di accordi di ristrutturazione ad  efficacia  estesa  o  di
convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di  accordi  di
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e
quarto periodo, si applicano le  disposizioni  previste  dal  secondo
comma, numeri 1), 2) e 4).». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  d),  e)  e  f),  si
applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione  di  accordi
di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle comunicazioni
di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si  applicano  ai
piani presentati successivamente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.