Art. 22 
 
Estensione del termine di cui all'articolo  161,  decimo  comma,  del
                 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 1  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai  sensi  dell'articolo  161,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' compreso fra
sessanta e centoventi giorni anche quando pende il  procedimento  per
la dichiarazione di fallimento ed  e'  prorogabile,  in  presenza  di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.