Art. 23 
 
Improcedibilita'  dei  ricorsi  per  la  risoluzione  del  concordato
preventivo  e  per  la  dichiarazione  di  fallimento  dipendente  da
procedure  di  concordato   omologato.   Limiti   di   accesso   alla
                       composizione negoziata 
 
  1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021  i  ricorsi  per  la
risoluzione  del  concordato  preventivo   e   i   ricorsi   per   la
dichiarazione di fallimento proposti nei  confronti  di  imprenditori
che hanno  presentato  domanda  di  concordato  preventivo  ai  sensi
dell'articolo 186-bis del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. 
  2. L'istanza di cui  all'articolo  2,  comma  1,  non  puo'  essere
presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento  introdotto
con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione  o  con
ricorso per l'ammissione al concordato  preventivo,  anche  ai  sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267.