Art. 25 
 
Misure urgenti in  materia  di  semplificazione  delle  procedure  di
  pagamento  degli  indennizzi  per  equa  riparazione  in  caso   di
  violazione del termine ragionevole del processo 
 
  1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Con decreti dirigenziali del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  della
giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono  indicate  le
modalita' di presentazione telematica dei modelli di cui al comma  3,
anche  a  mezzo  di  soggetti  incaricati,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica.