Art. 3 
 
Istituzione  della  piattaforma   telematica   nazionale   e   nomina
                            dell'esperto 
 
  1. E' istituita una piattaforma  telematica  nazionale  accessibile
agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese  attraverso  il
sito  istituzionale  di  ciascuna  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  2.  Sulla  piattaforma  e'  disponibile  una  lista  di   controllo
particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro,  piccole
e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la  redazione
del piano di risanamento e un test  pratico  per  la  verifica  della
ragionevole perseguibilita'  del  risanamento  accessibile  da  parte
dell'imprenditore e dei professionisti dallo  stesso  incaricati.  Il
contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata,
le indicazioni per  la  redazione  del  piano  di  risanamento  e  le
modalita' di esecuzione del test pratico sono  definiti  con  decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3.  Presso  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome
di Trento e Bolzano e' formato un elenco di esperti nel quale possono
essere inseriti: gli iscritti da  almeno  cinque  anni  all'albo  dei
dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti  da  almeno
cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver  maturato
precedenti esperienze nel campo della  ristrutturazione  aziendale  e
della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno  cinque  anni  all'albo
dei consulenti del lavoro che documentano di avere  concorso,  almeno
in tre casi, alla conclusione  di  accordi  di  ristrutturazione  dei
debiti omologati o di accordi sottostanti  a  piani  attestati  o  di
avere concorso  alla  presentazione  di  concordati  con  continuita'
aziendale omologati.  Possono  inoltre  essere  inseriti  nell'elenco
coloro che, pur non iscritti in albi  professionali,  documentano  di
avere svolto funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  in
imprese interessate da operazioni di  ristrutturazione  concluse  con
piani di  risanamento  attestati,  accordi  di  ristrutturazione  dei
debiti e concordati preventivi con continuita'  aziendale  omologati,
nei confronti delle quali non sia stata  successivamente  pronunciata
sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento  dello
stato di insolvenza. 
  4.  L'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  3   e'   altresi'
subordinata al possesso della specifica formazione  prevista  con  il
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 
  5. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del  capoluogo  della
regione e delle province autonome di Trento e Bolzano  del  luogo  di
residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed
e'  corredata  dalla  documentazione  comprovante  il  possesso   dei
requisiti richiesti, dalla certificazione  attestante  l'assolvimento
degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un  curriculum  vitae
oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle
tecniche di facilitazione e mediazione. Il curriculum vitae  contiene
il consenso dell'interessato al trattamento dei  dati  comunicati  al
momento della presentazione  dell'istanza  di  iscrizione,  ai  sensi
dell'articolo 6 del  regolamento  (UE)  n.  679/2016  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,  anche  ai  fini  della
pubblicazione di cui  al  comma  9.  Ciascuna  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo  della  regione  e
delle province autonome di  Trento  e  Bolzano  designa  il  soggetto
responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento  dell'elenco  e
del  trattamento  dei  dati  in  esso  contenuti  nel  rispetto   del
regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la  veridicita'
delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai  sensi  dell'articolo  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda e' respinta  se  non  e'  corredata  dalla  documentazione
prevista dal primo e secondo periodo e puo' essere ripresentata. 
  6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una  commissione  che
resta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso  le
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   del
capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano
ed e' composta da: 
    a)  un  magistrato  designato  dal   presidente   della   sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale  del  capoluogo  di
regione o della provincia autonoma di Trento o  di  Bolzano  nel  cui
territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1; 
    b) un membro designato dal presidente della camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  presso  cui  e'  costituita  la
commissione; 
    c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo  di  regione  o
della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si
trova la camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura
che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. 
  7. Il segretario generale della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la
sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,
la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del
comma 6,  unitamente  a  una  nota  sintetica  contenente  il  volume
d'affari, il  numero  dei  dipendenti  e  il  settore  in  cui  opera
l'impresa istante. Entro i cinque  giorni  lavorativi  successivi  la
commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli
iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano
la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun  esperto  non
riceva piu' di  due  incarichi  contemporaneamente.  La  nomina  puo'
avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. 
  8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  9. Gli incarichi  conferiti  e  il  curriculum  vitae  dell'esperto
nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione  del  sito
istituzionale della camera di  commercio,  industria,  agricoltura  e
artigianato del luogo di nomina e del luogo dove e'  tenuto  l'elenco
presso il quale l'esperto e' iscritto, nel rispetto  del  regolamento
(UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente. 
  10. Per la realizzazione  ed  il  funzionamento  della  piattaforma
telematica nazionale di cui al comma 1, e' autorizzata  la  spesa  di
euro 700.000 per l'anno 2022 e di  euro  200.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia  per  euro  700.000  per  l'anno  2022  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui
a decorrere dall'anno 2023. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.